Sospensione termini efficacia confisca per rinvio richiesto dal difensore (Cass. pen. Sez. V n. 41810 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, la sospensione dei termini di efficacia del provvedimento che dispone la confisca, quando il rinvio sia stato disposto su richiesta del difensore per impedimento professionale, opera per l’intera durata del rinvio, in forza del richiamo dell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 all’art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., senza che rilevi la natura processuale dell’esigenza addotta. Nel giudizio di appello in materia di prevenzione, la consulenza tecnica di parte non può essere introdotta né acquisita come memoria ex art. 121 cod. proc. pen., trovando applicazione le norme generali sulle impugnazioni, tra cui l’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., e non l’art. 666 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale aveva applicato al proposto la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e, con successivo decreto, ne aveva prorogato la durata e disposto la confisca di prevenzione di immobili formalmente intestati alla moglie e alla figlia, ritenuti nella disponibilità del proposto.

La Corte di appello aveva confermato il provvedimento ablativo, escludendo la scadenza del termine di efficacia e giudicando tardiva la produzione della consulenza di parte, non depositata con i motivi di appello. Il proposto e i terzi interessati hanno proposto ricorso per cassazione, censurando il mancato computo delle sospensioni, l’irrituale acquisizione della consulenza e il regime probatorio gravante sui terzi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto, per ordine logico, il motivo sulla presunta inefficacia del decreto di confisca per decorso del termine. Il richiamo contenuto nell’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 all’art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. impone di verificare se l’istanza di rinvio si fondi su inderogabili esigenze difensive. Quando i rinvii siano stati disposti su richiesta del difensore per suoi impedimenti professionali, la sospensione deve essere riconosciuta per l’intera durata del rinvio.

Nel caso concreto i differimenti erano stati chiesti dalla difesa, impegnata in altri processi o intenzionata a illustrare più compiutamente l’elaborato tecnico. Da qui l’esclusione della sospensione e la necessità di computare quei rinvii: il termine di efficacia non poteva dirsi decorso.

Quanto alla consulenza tecnica di parte, il Collegio richiama il principio secondo cui l’appello in materia di prevenzione è impugnazione soggetta alle norme generali, tra cui l’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.: i motivi nuovi sono ammissibili solo se depositati almeno quindici giorni prima dell’udienza, mentre l’elaborato era stato trasmesso due giorni prima. Né vale il richiamo all’art. 121 cod. proc. pen., poiché in appello la consulenza non può essere introdotta come memoria, né all’art. 666 cod. proc. pen., stante il rinvio dell’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 alle disposizioni sulle misure di sicurezza.

Gli ulteriori documenti sono stati correttamente esclusi: il contratto preliminare era privo di data certa, i regali di matrimonio non tracciabili, la dichiarazione di liberalità priva di riscontro. Quanto al motivo sui terzi interessati, la doglianza è generica, non indicando gli specifici elementi non valutati, e non si confronta con la motivazione sulla sproporzione tra redditi e acquisti. I ricorsi sono pertanto infondati e rigettati, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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