Inammissibili i ricorsi nel procedimento sul clan camorristico di Caivano (Cass. pen. Sez. II n. 41860 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di riesame, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che conferma la misura cautelare è inammissibile quando non si confronta con le argomentazioni del Tribunale e si limita a riproporre censure già superate. In tema di estorsione aggravata dall’uso del metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione del sodalizio, opera la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, superabile solo con elementi che ne dimostrino l’irrilevanza. L’adesione a un contesto associativo di tipo mafioso può essere desunta dalla commissione dei reati-fine, dai contatti con il vertice detenuto e dalle condotte di tutela del gruppo, che integrano indici di intraneità.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, aveva confermato l’ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale che aveva applicato a tre indagati la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento genetico era stato annullato solo parzialmente, quanto alla contestazione associativa, nei confronti di uno dei ricorrenti. La misura era stata mantenuta per gli altri due in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e a episodi di estorsione aggravata, riferiti all’operatività di un clan camorristico attivo nel Napoletano.

Gli indagati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo vizi della motivazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Il primo ricorrente non contesta gli indizi sull’estorsione, ma censura le esigenze cautelari, assumendo l’adeguatezza di una misura meno grave. La Sezione osserva che il Tribunale non ha applicato mere formule di stile: ha richiamato la presunzione di adeguatezza della massima misura, non superata dalla gravità dei fatti e dalla personalità dell’indagato.

Quanto alla contestazione associativa, la ricorrente non si confronta con la motivazione del Tribunale, che aveva valorizzato la risalente operatività del sodalizio, provata da sentenze irrevocabili, e la volontà del vertice di ricostituirlo dopo la scarcerazione. Il legame di parentela e convivenza non basta, di per sé, a integrare la partecipazione, ma le risultanze investigative dimostrano un contributo attivo: i consigli sulle vicende estorsive, la gestione della cassa comune, la suggestione delle condotte da tenere nei conflitti tra gruppi.

Per il terzo ricorrente, il contatto telefonico con il congiunto detenuto su affari illeciti è stato correttamente letto come indice di intraneità, così come la partecipazione alle attività di tutela del vertice e il possesso di una contabilità illecita e di una lettera di gratitudine. La Corte richiama il principio per cui l’adesione al sodalizio può trarsi dalla commissione dei reati-fine, secondo Sez. U n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, e Sez. 1 n. 1470 dell’11/12/2007, dep. 2008, Addante.

Sulla valenza delle intercettazioni, la Sezione ribadisce che l’interpretazione del linguaggio è questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità se motivata secondo logica e massime di esperienza (Sez. 3 n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli; Sez. 6 n. 11794 dell’11/02/2013, Melfi). All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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