Mandato di arresto europeo: silenzio dello Stato emissione vale diniego (Cass. pen. Sez. II n. 41863 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo esecutivo, la Corte di appello può rifiutare la consegna e dare esecuzione alla sentenza straniera solo dopo aver richiesto e ottenuto il consenso espresso dello Stato di emissione, con trasmissione della sentenza di condanna e del certificato ai sensi degli artt. 4 e 5 della decisione quadro 2008/909/GAI. L’omessa risposta dello Stato di emissione alla richiesta di consenso all’espiazione della pena in territorio italiano deve essere considerata come diniego implicito, costituendo conferma della richiesta di consegna già formulata con l’emissione del mandato. L’autorità richiesta non ha alcun potere di sindacare la legittimità del rifiuto, espresso o implicito, dello Stato richiedente, spettando la relativa tutela all’autorità giudiziaria dello Stato di condanna.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino polacco, era stato destinatario di un mandato di arresto europeo emesso a fini esecutivi dall’autorità giudiziaria del suo Paese di origine. La Corte di appello di Milano, con decisione iniziale, aveva rifiutato la consegna. Su ricorso dell’interessato, la Sesta Sezione penale della Cassazione aveva annullato con rinvio, indicando il percorso interpretativo che il giudice di merito doveva seguire.

La Corte di appello, in sede di rinvio, ha dato atto di aver assegnato allo Stato richiedente un termine per esprimere il consenso all’esecuzione della pena in Italia ovvero per trasmettere il certificato di esecutività. Non essendo pervenuta alcuna risposta, il giudice ha disposto la consegna. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, il proprio radicamento nel territorio italiano e la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., oltre al contrasto con una decisione della Corte costituzionale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto rilevato la genericità e aspecificità del ricorso, privo di una puntuale enunciazione del motivo e della disposizione normativa asseritamente violata. Il ricorrente non si è confrontato con il dictum della pronuncia di annullamento, che aveva delineato il perimetro delibativo devoluto al giudice del rinvio e chiarito che, a fronte del rifiuto dello Stato di condanna di trasmettere sentenza e certificato, il mandato deve essere eseguito.

La Corte ha ricordato che la pronuncia rescindente elimina la sentenza annullata dal novero delle decisioni legittimamente emesse, cosicché essa non può fungere da polo di comparazione rispetto alla nuova sentenza d’appello. Quest’ultima ha correttamente applicato le indicazioni ricevute, argomentando in modo logico e senza aporie, e ha disposto la consegna dopo che lo Stato polacco non aveva fornito alcuna risposta nel termine assegnato.

Il principio di diritto fondamentale, che la Corte ha inteso ribadire, è che l’omessa risposta dello Stato di emissione alla richiesta di consenso all’espiazione della pena in Italia va considerata come diniego, poiché la mancata trasmissione della sentenza e del certificato costituisce conferma implicita della richiesta di consegna già formulata con l’emissione del mandato (Sez. 6, n. 37387 del 14/11/2025, Afzaal). La Corte ha richiamato la sentenza della CGUE 4 settembre 2025, C-305/22, Ci., e la successiva applicazione di Sez. 6, n. 30618 dell’8/09/2025, secondo cui l’esecuzione nello Stato richiesto presuppone l’invio della sentenza di condanna e del certificato, mentre rientra nella discrezionalità dello Stato di emissione non rispondere alla sollecitazione. L’emissione del mandato esecutivo testimonia la scelta di privilegiare l’esecuzione della pena nel proprio territorio, scelta superabile solo dal consenso all’esecuzione.

Quanto al richiamo alla giurisprudenza costituzionale, la Corte ha rilevato che il ricorrente ha citato in modo assertivo e generico una pronuncia indicata come “n. 176h”, in realtà identificabile nella sentenza n. 178 del 06/07/2023, senza allegare elementi interpretativi a supporto e in un caso diverso, riguardante cittadini di Paesi terzi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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