Confisca convertita in opposizione ex art. 667 comma 4 c.p.p (Cass. pen. Sez. 3 n. 14250 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione emesso in una delle materie indicate dall’art. 676 cod. proc. pen. è ammessa esclusivamente l’opposizione, a prescindere dalla circostanza che il giudice abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. o abbia irritualmente provveduto nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. Ne consegue che il ricorso per cassazione proposto avverso un siffatto provvedimento deve essere riqualificato come opposizione, in ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici e al favor impugnationis, con trasmissione degli atti al giudice competente, non potendo l’interessato essere privato della piena cognizione di “riesame” da parte del giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di revoca della confisca disposta in sede esecutiva ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Il ricorrente, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione, per non avere il giudice considerato l’avvenuto pagamento all’Erario di somme superiori al residuo debito tributario.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che, in materia di esecuzione, la confisca rientra tra le questioni indicate dall’art. 676 cod. proc. pen. e che, avverso i provvedimenti emessi in tale ambito, la legge prevede unicamente il rimedio dell’opposizione, non già quello del ricorso per cassazione.
Tale principio è stato ritenuto applicabile sia nell’ipotesi in cui il giudice abbia deciso de plano ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., sia nell’ipotesi in cui abbia irritualmente provveduto nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen..
La Corte ha quindi affermato che il ricorso per cassazione erroneamente proposto deve essere convertito in opposizione, in applicazione del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis. In caso contrario, l’interessato si vedrebbe privato della piena cognizione di “riesame” da parte del giudice dell’esecuzione, rimedio che il legislatore ha inteso garantire per tali specifiche materie.
Conseguentemente, qualificata l’impugnazione come opposizione, la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per l’ulteriore corso.
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Nota della Redazione
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