Sequestro per equivalente su beni societari e obbligo di motivazione (Cass. pen. Sez. II n. 20407 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per i delitti di riciclaggio, il provvedimento che aggredisce beni formalmente rientranti nel patrimonio di una società non indagata deve dare conto, in modo specifico, della qualificazione di ciascun cespite come prodotto o come profitto del reato, oppure della sua piena disponibilità in capo agli indagati, anche per interposta persona. Non è sufficiente la generica affermazione della provenienza illecita dell’intera liquidità sociale, né l’assunto che la difesa non abbia documentato introiti leciti, perché l’onere di individuare il nesso tra uno specifico fatto di reato e una determinata res grava sull’accusa. La carenza di tale motivazione integra violazione dell’art. 648-quater cod. pen. e dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e impone l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato il decreto con cui il G.I.P. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, di crediti e liquidità presenti nelle casse di una società, nell’ambito di un procedimento per riciclaggio a carico del legale rappresentante e del direttore operativo della compagine.
La società, qualificatasi come terza interessata, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. I primi due censurano l’irritualità dell’aggressione patrimoniale su beni sociali non riconducibili agli indagati e l’omessa qualificazione delle somme come prodotto o come profitto. Il terzo deduce la violazione del ne bis in idem, per la contemporanea esistenza di un sequestro emesso da altra Autorità giudiziaria sui medesimi beni.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione muove dalla distinzione tra sequestro diretto e sequestro di valore, ricostruendo l’art. 648-quater, commi primo e secondo, cod. pen. Il vincolo anticipatorio della confisca può colpire anche beni riconducibili a terzi, ma solo se non appartengano a persone estranee al reato, oppure se si tratti di somme e utilità nella disponibilità dell’indagato, anche per interposta persona. I beni che rientrano nel patrimonio della società ricorrente possono dunque essere aggrediti in forza di un decreto emesso verso persone fisiche soltanto se è dimostrato che i singoli cespiti costituiscono prodotto o profitto del reato, ovvero siano stati nella piena disponibilità degli indagati.
Il Collegio rileva che l’ordinanza impugnata non ha differenziato le due nozioni, usando solo la locuzione “profitto”. Richiamando la costante lezione di legittimità, e in particolare il canone di Sezioni Unite n. 9149 del 1996 e la successiva Sezioni Unite n. 29952 del 2004, si ribadisce che il prodotto è il risultato diretto dell’attività illecita, mentre il profitto è il vantaggio economico ricavato dal reato, con esclusione di vantaggi indiretti o mediati.
Con specifico riferimento al riciclaggio, il prodotto comprende i beni trasformati dalla condotta illecita e i valori diversamente attribuiti per effetto delle operazioni negoziali; il profitto corrisponde invece al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito e non all’intera somma movimentata. Il giudice di merito avrebbe dovuto procedere a una compiuta individuazione e quantificazione, verificando anche il rispetto del principio della domanda cautelare, poiché il provvedimento che disponesse il sequestro dell’intero prodotto, a fronte di una richiesta limitata al profitto, sarebbe ultra petita.
Quanto alla posizione della società, la Corte osserva che la stessa non può dirsi terza estranea, poiché le condotte sarebbero state poste in essere dai suoi vertici con dirette conseguenze patrimoniali positive. Ciò nonostante, l’estensione del vincolo a beni sociali in funzione di valore esige la dimostrazione che, dietro lo schermo soggettivo, gli indagati ne avessero in concreto la piena disponibilità.
La motivazione del Tribunale, definita sintetica, si limita ad affermare che la società acquisiva crediti fittizi e che la difesa non ha documentato introiti leciti, concludendo per la natura diretta del sequestro senza individuare i beni nella loro consistenza. Tale genericità trascura il nesso tra uno specifico fatto di reato e una somma determinata: la lacuna motivazionale impone l’annullamento con rinvio. Il terzo motivo è invece dichiarato inammissibile, perché il ne bis in idem riguarda la duplicazione di procedimenti per uno stesso fatto verso uno stesso soggetto, non la duplicazione di vincoli reali su uno stesso bene in procedimenti diversi.
Nota della Redazione
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