Ricorso inammissibile per violazione della correlazione tra imputazione e sentenza (Cass. pen. Sez. 7 n. 11422 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già esaminate e disattese con motivazione non manifestamente illogica dai giudici di merito, senza introdurre specifici elementi di novità critica. La violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza di cui all’art. 521 cod. proc. pen. è ravvisabile solo in caso di rapporto di eterogeneità tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, non quando il giudice, a parità di fatto, operi una diversa e meno grave definizione giuridica dello stesso. È altresì inammissibile il motivo che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di motivazione, solleciti una rivalutazione delle emergenze probatorie o una alternativa ricostruzione dei fatti, estranea al sindacato di legittimità. La censura che si limiti ad affermare la mancata applicazione dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. senza confrontarsi con le ragioni della condanna è aspecifica.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato per il reato di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen. per aver posto in vendita, tramite un sito internet, dei prodotti edilizi abbinandoli a certificazioni tecniche riferibili ad altri articoli, attribuendo loro qualità non possedute. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 19/05/2025, aveva confermato la decisione di primo grado, qualificando il fatto come tentata frode nell’esercizio del commercio.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza per la riqualificazione giuridica operata dal giudice; il difetto di motivazione in ordine alla configurabilità del tentativo, contestando l’idoneità del sito a consentire la vendita; la mancata applicazione della formula assolutoria dubitativa di cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente escluso l’applicabilità dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen., rilevando che, in caso di accertata inammissibilità del ricorso, trova applicazione la diversa procedura camerale prevista dall’art. 610 cod. proc. pen., senza partecipazione delle parti.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito, che avevano escluso la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. richiamando il consolidato orientamento secondo cui la violazione del principio di correlazione sussiste solo quando il fatto ritenuto in sentenza sia eterogeneo rispetto a quello contestato. Nel caso di specie, il giudice si era limitato a dare una diversa e meno grave definizione giuridica al medesimo fatto, adeguatamente descritto nel capo di imputazione, con la conseguente legittimità della riqualificazione. A sostegno di tale conclusione viene citato il precedente delle Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, che ha escluso la violazione del principio in un caso di diversa qualificazione della partecipazione concorsuale.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la doglianza si risolve in una mera rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. La sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato la riferibilità del fatto all’imputato, valorizzando l’abbinamento tra le certificazioni rilasciate alla società facente capo al ricorrente e i prodotti da lui fabbricati, nonché la posizione unica dell’imputato nel poter comporre tale abbinamento. La Corte ha inoltre ribadito che il controllo di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito sia la migliore ricostruzione possibile, ma solo verificarne la compatibilità con una plausibile opinabilità di apprezzamento, richiamando i precedenti delle Sez. 5, n. 3416 del 2022 e Sez. 5, n. 11910 del 2010.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto generico, poiché l’affermazione secondo cui gli elementi acquisiti avrebbero dovuto condurre ad un’assoluzione con formula dubitativa non si confrontava specificamente con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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