Aliquota 2,44% solo per pensione mista non per retributivo puro (Corte dei Conti Sez. III App. n. 128 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il coefficiente di rendimento annuo del 2,44% per ogni anno utile, elaborato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti ai fini dell’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, opera esclusivamente sul calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, in favore del personale militare che al 31 dicembre 1995 possiede un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni. Esso non è applicabile alla pensione interamente liquidata con il sistema retributivo, spettante a chi alla medesima data può far valere almeno diciotto anni di anzianità contributiva, ai sensi dell’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995. La distinzione tra i due sistemi di calcolo è presupposto indefettibile della corretta individuazione dell’aliquota e non può essere superata dal richiamo a precedenti relativi a fattispecie diverse.

Il Fatto

Il ricorrente in primo grado, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, ha impugnato la determinazione di pensione dell’INPS, lamentando che la quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995 non fosse stata rideterminata applicando l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d’Aosta, con sentenza n. 3/2021, ha parzialmente accolto il ricorso, disponendo la riliquidazione della pensione mediante l’aliquota di rendimento annuo del 2,44% per ogni anno utile maturato al 31 dicembre 1995 e condannando l’INPS agli arretrati, con interessi legali e rivalutazione monetaria. L’Istituto ha proposto appello, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e sostenendo l’inapplicabilità del coefficiente a una pensione liquidata con il sistema retributivo puro.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, che per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995 prevede la pensione determinata con il sistema misto, somma della quota calcolata con il sistema retributivo per le anzianità anteriori e della quota calcolata con il sistema contributivo per le ulteriori.

Il successivo comma 13 stabilisce invece che per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

Il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto alla riliquidazione senza avvedersi che la pensione dell’appellato era stata liquidata con il sistema interamente retributivo, per il possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità di servizio superiore ai diciotto anni, come risultava dal provvedimento di pensione allegato al ricorso e come affermato dallo stesso appellato ed eccepito dall’INPS nella memoria di primo grado.

La Corte precisa poi che il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile, elaborato per il personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, si riferisce espressamente al calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, in favore di personale con meno di diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. I riferimenti giurisprudenziali richiamati nella sentenza impugnata risultano pertanto non conferenti.

L’appello è quindi accolto, con integrale riforma della decisione gravata. Le spese di lite, già compensate in primo grado, sono compensate anche in appello, con nulla per le spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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