Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 158 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, pur non disciplinata dal codice di giustizia contabile né dal codice di procedura civile, trova piena applicazione, per elaborazione giurisprudenziale, in tutti i giudizi in cui si esercita la giurisdizione della Corte dei conti. Essa costituisce fattispecie di estinzione del processo distinta dalla rinunzia agli atti, si verifica per sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e può essere pronunciata in ogni stato e grado, anche d’ufficio, quando il fatto nuovo determini l’integrale eliminazione della materia di lite, sempre che sia successivo alla proposizione della domanda e ritualmente acquisito al processo o concordemente ammesso dalle parti. Il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio elide la ragione stessa della controversia. Ai fini delle spese, il principio della soccombenza virtuale consente di condannare la parte la cui condotta abbia reso necessario il giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare collocato in congedo di ausiliaria, era titolare di un trattamento pensionistico liquidato in via provvisoria con decorrenza dal 2011. Con decreto del 28.11.2018 gli era stato conferito il trattamento pensionistico ordinario e con successivo decreto del 16.04.2021 la pensione privilegiata a vita. Entrambi i provvedimenti erano stati trasmessi dal Ministero della difesa alla sede provinciale dell’INPS per la messa in pagamento del trattamento definitivo.
A fronte dell’inerzia dell’Istituto, il ricorrente lo sollecitava con PEC del 23.03.2023, senza riscontro, e adiva quindi la Corte dei conti chiedendo la condanna dell’INPS alla liquidazione definitiva della pensione con decorrenza dal 2011, oltre interessi, e in via subordinata una CTU contabile. L’INPS si costituiva deducendo di non aver ricevuto gli acconti corrisposti fino al 30.09.2016, necessari per esitare la domanda, e di agire quale ordinatore secondario di pagamento. Il Ministero della difesa, integrato il contraddittorio, eccepiva di aver trasmesso i prospetti riepilogativi in data 12.04.2022.
La Motivazione della Corte
Il giudice delle pensioni ricostruisce in via preliminare la natura dell’istituto. La cessazione della materia del contendere è prevista espressamente solo nel processo tributario, dall’art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992, e nel processo amministrativo, dall’art. 34 d.lgs. n. 104 del 2010, contesti nei quali la lite si sostanzia nell’impugnativa di un provvedimento autoritativo, la cui rimozione in autotutela fa venir meno l’oggetto del contendere. Pur non disciplinato dal codice di giustizia contabile né dal codice di procedura civile, l’istituto ha trovato piena applicazione, per elaborazione giurisprudenziale, in tutti i giudizi devoluti alla Corte dei conti e in quelli civili, richiamando sul punto Cass. civ. n. 7871/2019 e Cass. civ. n. 22446/2016.
La Corte ne precisa i connotati: si tratta di fattispecie di estinzione del processo diversa dalla rinunzia agli atti, che opera per sopravvenuta soddisfazione del diritto esercitato e può essere pronunciata in ogni stato e grado, anche d’ufficio, quando il fatto nuovo successivo alla domanda elimini integralmente la materia di lite, purché ritualmente acquisito al processo o concordemente ammesso dalle parti.
Nel merito, entrambe le parti concordano sul fatto che l’INPS abbia riconosciuto in via amministrativa il diritto alla riliquidazione della pensione in adesione al petitum, con pagamento delle differenze sui ratei. Tale riliquidazione è stata ritenuta dal ricorrente pienamente satisfattiva. È dunque venuta meno ex se la ragione della controversia, per il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, secondo il richiamo a C. conti, Sez. giur. Calabria n. 433/2019, Sez. giur. Siciliana n. 924/2019, Sez. giur. Lombardia n. 779/2009 e Sez. giur. Piemonte n. 76/2017. Ne consegue l’estinzione del giudizio.
Sul regolamento delle spese, la Corte rileva che l’INPS ha riliquidato la pensione solo dopo la notifica del ricorso e che il ritardo non è dipeso dalla mancata comunicazione ministeriale degli acconti, essendo il prospetto trasmesso in data 12.04.2022, un anno prima del deposito del ricorso. Applicando il principio della soccombenza virtuale, condanna l’INPS alle spese di lite, liquidate in euro 600,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario, e le compensa con il Ministero della difesa. Nulla per le spese di giustizia, in virtù del principio di gratuità del giudizio pensionistico ex art. 10 legge n. 533/1973.
Nota della Redazione
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