Inammissibile l’appello sottoscritto da avvocato non iscritto alle giurisdizioni superiori (Corte dei Conti Sez. I App. n. 215 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello della Corte dei conti è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. L’atto di appello sottoscritto da un difensore sfornito dello ius postulandi è inammissibile per mancata valida instaurazione del rapporto processuale, essendo nullo l’atto difensivo. È altresì nulla la procura, perché il potere di autenticazione della firma della parte presuppone l’esistenza dello ius postulandi in capo al difensore che la effettua; l’invalidità della certificazione travolge la procura e rende inammissibili gli atti anche sotto tale profilo.
Il Fatto
Un soggetto propone appello davanti alla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio che, accogliendo il suo ricorso, aveva compensato le spese di primo grado. L’appellante censura la violazione del principio della soccombenza sostanziale e/o virtuale, la genericità della motivazione e la falsa applicazione delle norme sul regime delle spese, contestando che, pur essendo risultato vittorioso, non gli siano state liquidate.
All’udienza di discussione si presenta un avvocato in sostituzione del difensore, ma nessuno dei due risulta iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori. La causa viene pertanto trattenuta in decisione, senza ammissione alla discussione.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta in via pregiudiziale la questione della legittimazione del difensore, rilevando che né il sostituto presentatosi in udienza né il difensore dell’appellante sono iscritti all’albo dei patrocinatori nelle giurisdizioni superiori. Per il mancato rispetto dell’art. 28, comma 2, c.g.c., non è stato possibile ammettere il difensore alla discussione.
Il Collegio argomenta che l’appello risulta sottoscritto esclusivamente dal difensore privo di abilitazione. Ne deriva che gli atti sottoscritti da un legale non abilitato debbono ritenersi inammissibili, poiché il rapporto processuale non è stato validamente instaurato e l’atto difensivo prodotto da chi è sfornito dello ius postulandi davanti al giudice adito è nullo.
Sotto un ulteriore profilo, la Corte rileva che è inesistente l’autenticazione della firma della parte effettuata da avvocato non abilitato. Il potere di certificazione presuppone, infatti, l’esistenza dello ius postulandi: l’invalidità della certificazione implica la nullità della procura, con conseguente inammissibilità degli atti anche sotto tale profilo.
A sostegno, il provvedimento richiama la corrispondente disciplina della giustizia amministrativa (Cons. St., Sez. V, 2623/2014 e 2398/2012) e, per fattispecie analoga, Corte dei conti Sez. II App. 244/2020 e 232/2024.
Assorbita ogni altra questione, l’appello è dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite, non essendo costituita controparte, né vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio, trattandosi di questione di natura previdenziale.
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Nota della Redazione
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