Cumulo pensione indiretta e reddito dell’anno precedente nella Tabella F (Corte dei Conti Sez. III App. n. 177 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di cumulo tra pensione ai superstiti e redditi da lavoro, la cessazione del rapporto di lavoro che alimenta il cumulo non determina nell’anno in corso la caduta della trattenuta prevista dalla Tabella F di cui all’art. 1, comma 41, legge n. 335/1995. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito nell’anno solare precedente, ai sensi dell’art. 35, comma 8, d.l. n. 207/2008, convertito con legge n. 14/2009; solo i redditi dello stesso anno soggetti a comunicazione al Casellario centrale dei pensionati rilevano in corso d’anno, mentre il criterio dell’anno in corso opera esclusivamente in sede di prima liquidazione della prestazione. La ratio è l’ancoraggio della misura della pensione a dati reddituali certi e non meramente presuntivi. Non è manifestamente infondata alcuna questione di legittimità costituzionale della disciplina, in quanto la sua applicazione al caso concreto risulta ragionevole e conforme agli artt. 2, 3, 35, 36, 38 e 97 Cost.

Il Fatto

La vicenda riguarda una titolare di pensione indiretta di privilegio, maturata per decesso del coniuge, che cumulava il trattamento con un reddito da lavoro dipendente. Per effetto del cumulo, i ratei pensionistici erano stati ridotti del 50% secondo i limiti della Tabella F. Cessato il rapporto di lavoro, la pensionata chiedeva all’ente previdenziale la rideterminazione del rateo in misura piena dalla cessazione, ma l’INPS riconosceva la rata intera solo dall’anno successivo.

Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo applicabile l’art. 35, comma 8, d.l. n. 207/2008 e assumendo come riferimento, per il trattamento dell’anno in corso, il reddito dell’anno precedente. Proposto appello, la questione giungeva davanti alla Sezione centrale d’appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo d’appello censurava la sentenza per aver applicato l’art. 35, comma 8, d.l. n. 207/2008, sostenendo che la fattispecie non integrasse né una liquidazione né una ricostituzione della prestazione, ma la mera espunzione della trattenuta da un rateo già liquidato. Secondo l’appellante, la trattenuta presuppone un cumulo effettivo mese per mese, sicché i redditi dell’anno precedente non potevano incidere due volte.

La Corte respinge la censura. L’art. 35, commi 8 e 9, d.l. n. 207/2008 distingue i casi di prima liquidazione da quelli di liquidazione o ricostituzione delle prestazioni collegate al reddito. Il criterio dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva, opera solo in sede di prima liquidazione e non è invocabile nella specie.

La ratio della norma consiste nell’agganciare la prestazione a un dato reddituale certo. Solo i redditi soggetti a comunicazione al Casellario centrale dei pensionati rilevano nello stesso anno, perché l’ente dispone di dati non presuntivi; per i redditi di diversa natura, compresi quelli da lavoro dipendente, il riferimento è necessariamente l’anno solare precedente.

La Corte richiama l’orientamento della giurisprudenza contabile, secondo cui, nel corso del godimento di un trattamento la cui misura dipende dal reddito, il mutamento reddituale va valutato con il criterio dell’anno precedente, in assenza di una previsione specifica per il cumulo da Tabella F. Il diverso criterio auspicato dall’appellante sarebbe irragionevole e discriminatorio.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che sussistano profili di illegittimità costituzionale, non risultando irragionevole l’applicazione dell’art. 35, comma 8. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese, liquidate in favore dell’ente previdenziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *