Parere favorevole sulla società mista per la gestione del servizio idrico integrato (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 281 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, l’atto deliberativo di costituzione di una società mista pubblico-privata è sottoposto al controllo della Corte dei conti, che ne verifica la conformità ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, nonché agli artt. 4, 7 e 8. Il sindacato contabile, di natura collaborativa e non sostitutiva, si articola sulla necessità della società per le finalità istituzionali, sulla sostenibilità finanziaria e sulla convenienza economica della scelta, oltre che sull’assenza di contrasto con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In presenza di adeguata istruttoria e di PEF asseverato, la Corte esprime parere favorevole, con contestuale richiesta di attento monitoraggio dell’operazione societaria.

Il Fatto

Il Direttore Generale dell’Assemblea Territoriale Idrica di Messina ha trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, la delibera del Commissario ad acta n. 2 del 21 novembre 2025, avente ad oggetto l’approvazione della Relazione ex art. 14 del D.lgs. 201/2022, la scelta della forma di gestione mediante affidamento a società mista pubblico-privata con gara a doppio oggetto e l’approvazione del PEF asseverato.

L’ATI di Messina non aveva provveduto all’affidamento del Servizio Idrico Integrato nei termini. Era stato quindi nominato un Commissario ad acta con il compito di provvedere in via sostitutiva a tutti gli adempimenti propedeutici all’affidamento. La procedura di gara a doppio oggetto bandita nel giugno 2023 si era conclusa a luglio 2024 con esito deserto, rendendo necessario l’aggiornamento tecnico, economico e giuridico del Piano d’Ambito e del PEF, nonché la trasmissione di un nuovo atto deliberativo alla Corte, essendo intervenuto l’aggiornamento rispetto alla precedente pronuncia.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente verificato i presupposti di ammissibilità del controllo. Sotto il profilo soggettivo, l’ATI di Messina è qualificabile come amministrazione pubblica ai sensi dell’art. 2, comma 1, TUSP, rientrando tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001. La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa che riconosce autonoma soggettività all’ATO e la Corte costituzionale n. 226/2023, secondo cui l’ATO rientra tra le pubbliche amministrazioni. Sotto il profilo oggettivo, l’atto concerne la volontà di costituire una società mista riconducibile all’art. 5, comma 1, TUSP.

Quanto alla necessità della società ex art. 4 TUSP, la Corte ritiene sussistente il requisito, poiché il Codice dell’Ambiente assegna agli enti locali, tramite l’ente di governo dell’ambito, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione e di affidamento. La previsione di un ambito sovracomunale è coerente con l’art. 3-bis del D.L. 138/2011, che impone l’organizzazione dei servizi pubblici locali a rete secondo bacini territoriali ottimali.

Sul piano della sostenibilità finanziaria, la Corte richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ne distingue il profilo oggettivo e quello soggettivo. Il controllo non si sostituisce alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, ma ne vaglia completezza, adeguatezza e approfondimento. Il PEF, articolato su un orizzonte trentennale (2026-2055) e su investimenti complessivi, prevede un risultato ampiamente positivo sin dal primo anno. L’asseverazione è stata effettuata da un intermediario iscritto all’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 385/1993. La Corte ha comunque segnalato l’opportunità di un attento monitoraggio delle condizioni di equilibrio, in considerazione della fase di avvio e del finanziamento da terzi ipotizzato.

Sulla convenienza economica, la Relazione dà conto del confronto con la gestione in house, anche mediante analisi SWOT, evidenziando il potere decisionale pubblico garantito dalla partecipazione maggioritaria, l’apporto di capitale e competenze industriali del socio privato e l’assenza di costi aggiuntivi. La Corte rileva che il sistema regolatorio ARERA pone sullo stesso piano le diverse modalità di gestione, senza discriminazioni in funzione della tipologia di affidamento. Infine, quanto all’assenza di contrasto con la disciplina europea, il Servizio Idrico Integrato è qualificato come SIEG e la procedura rispetta i canoni della Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni. La Sezione ha pertanto espresso parere favorevole, disponendo la comunicazione e la pubblicazione della pronuncia sul sito istituzionale dell’ATI.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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