Indebita percezione di fondi FEASR e dolo: la condanna erariale del percettore (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 66 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficiario di contributi pubblici che, mediante fatture attestanti prestazioni inesistenti e una rete di pagamenti simulati, consegua l’erogazione di risorse del FEASR in violazione delle condizioni del bando, risponde dinanzi al giudice contabile del danno erariale per l’intera somma indebitamente percepita. L’esecuzione materiale dell’opera finanziata e la sua asseverazione da parte dell’ente non elidono il pregiudizio, perché l’attribuzione della sovvenzione presuppone costi reali ed effettivi. È esclusa la compensatio lucri cum damno, difettando l’identità del fatto genetico e l’utilità per l’erario. La condotta di alterazione documentale integra il dolo e, sul piano processuale, preclude l’operatività della prescrizione fino alla scoperta del fatto.
Il Fatto
La Procura regionale contabile ha citato il titolare di una ditta individuale agricola, percettore di contributi a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2007/2013, Misura 121. Secondo l’accusa, l’interessato aveva rendicontato spese per la costruzione di recinzioni aziendali documentate con fatture emesse da altre imprese agricole, in realtà riferite a lavori eseguiti in proprio.
Le indagini della Guardia di Finanza avevano ricostruito un sistema di fatturazione incrociata e di bonifici reciproci, finanziariamente neutro, volto a superare i limiti del bando e l’obbligo di cofinanziamento. L’attore ha chiesto la condanna al risarcimento di 138.435,48 euro. Il convenuto ha eccepito la nullità della citazione, la prescrizione, la carenza di prova e l’insussistenza del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di nullità. Ai sensi dell’art. 86, comma 6, c.g.c., la nullità dell’atto introduttivo consegue solo all’omissione o all’incertezza dell’oggetto e delle ragioni della domanda, non alla debolezza del corredo probatorio. Il petitum e la causa petendi risultano individuati e il convenuto ha potuto difendersi in modo ampio, come conferma la giurisprudenza richiamata (Sez. giurisdizionale Sardegna n. 180 del 2022).
Quanto alla prescrizione, la Corte applica l’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994 e valorizza l’occultamento doloso. Solo gli accertamenti ispettivi e bancari hanno disvelato la fittizietà delle operazioni, non rilevabile con un controllo documentale ordinario. Il termine decorre quindi dal rapporto conclusivo delle indagini, trasmesso il 30.11.2021, e la notifica dell’invito a dedurre è tempestiva.
Nel merito, la Sezione ritiene integrato il pregiudizio per l’intera erogazione. L’art. 11 del bando ammette le lavorazioni in economia solo a condizioni dichiarate e verificate, mentre nella specie i costi rendicontati sono superiori a quelli effettivamente sostenuti. L’ultimazione dell’iniziativa non sana il torto: il beneficiario è tenuto a documentare in modo rigoroso la corrispondenza tra oneri esposti e oneri reali (Sez. giurisdizionale Sardegna n. 74 del 2022).
La compensatio lucri cum damno è esclusa per difetto dell’identità del fatto genetico e dell’utilitas per l’amministrazione (SS.RR. n. 24 del 2020). Il compendio investigativo, liberamente valutabile dal giudice contabile, dimostra l’inesistenza delle prestazioni e la simulazione dei pagamenti. La condotta è dolosa.
L’errata indicazione di ARGEA in luogo di AGEA costituisce mero refuso, privo di conseguenze invalidanti ex art. 86, comma 2, lett. d), c.g.c. (Sez. II App. n. 588 del 2022). La Corte condanna in solido al pagamento di 138.435,48 euro, oltre rivalutazione e interessi legali, con spese a carico del soccombente.
Nota della Redazione
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