Regime speciale per vittime del terrorismo non cumulabile con benefici ordinari (Corte dei Conti Sez. III App. n. 180 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento pensionistico riconosciuto alle vittime del terrorismo dalla l. n. 206/2004 costituisce un regime speciale, autonomo ed esaustivo, alternativo e non cumulabile con il sistema ordinario di calcolo della pensione del personale militare. Una volta determinato per legge l’importo della pensione in misura pari all’ultima retribuzione integralmente percepita, aumentata del 7,5% e con l’aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva, non possono applicarsi ulteriori criteri di liquidazione previsti per il regime ordinario. Restano pertanto esclusi l’aumento del 18% della base pensionabile di cui all’art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973, come modificato dall’art. 16 della l. n. 177/1976, e i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis della l. n. 387/1987, come interpretato dall’art. 20 della l. n. 232/1990, benefici riferibili al solo sistema ordinario. Il giudice non può estrapolare singoli parametri da un regime e applicarli all’altro, dando vita a un sistema di calcolo non contemplato dalle norme.

Il Fatto

Il ricorrente, Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri, riportava un’invalidità del 100% in un attentato in teatro operativo estero ed era riconosciuto vittima del terrorismo, con cessazione dal servizio e liquidazione del trattamento di attività in forza di quattro decreti ministeriali succedutisi dal 2008 al 2013.

Il militare impugnava tali provvedimenti nella sola parte in cui la base pensionabile non comprendeva l’aumento del 18% e i sei scatti. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, ritenendo il regime della l. n. 206/2004 speciale e alternativo rispetto a quello ordinario. Di qui l’appello, articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del sistema delineato dalla l. n. 206/2004, che all’art. 4, comma 2 riconosce a chi ha subito un’invalidità pari o superiore all’80% il diritto alla pensione diretta in misura pari all’ultima retribuzione integralmente percepita, rideterminata secondo l’art. 2, comma 1, e all’art. 3, comma 1 prevede l’aumento figurativo di dieci anni di contribuzione. Da tali norme emerge un meccanismo compiuto, commisurato all’ultima retribuzione, che non consente il ricorso alle regole di determinazione previste da altre fonti.

Da qui il principio dell’alternatività. L’art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973 individua la base pensionabile del personale militare; la pensione si calcola o con il sistema della l. n. 206/2004 o con quello ordinario, ma non possono combinarsi criteri tratti dall’uno e dall’altro. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il regime speciale è esaustivo e, una volta determinato per legge l’importo, non si applicano i criteri generali di liquidazione.

Nel solco di tale ricostruzione, la sentenza richiama la giurisprudenza contabile che qualifica il trattamento delle vittime del terrorismo come portatore di spiccati elementi derogatori e di sostanziale privilegio, destinato a compensare la ridotta capacità lavorativa, e non come emolumento computabile ai fini della pensione privilegiata.

Quanto ai sei scatti, la clausola “in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante” opera nel sistema ordinario dei militari e delle forze dell’ordine, non nel regime speciale. Né rileva che il beneficio fosse stato inizialmente previsto in un atto del Comando Generale e poi revocato dal Ministero. Analogamente, per l’aumento del 18%, non si può estrapolare il singolo parametro e trasporlo nel diverso sistema di calcolo. Il quarto motivo, incentrato sull’illogicità della motivazione per asserita disparità di trattamento rispetto ad altro militare, è respinto: la sentenza di primo grado è congruamente motivata e la posizione comparata, peraltro non documentalmente certa nel cumulo, non dimostra la spettanza dei benefici alla generalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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