Cumulo gratuito e calcolo contributivo non rilevano le Casse professionali (Corte dei Conti Sez. I App. n. 151 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il cumulo gratuito dei periodi assicurativi previsto dall’art. 1, commi da 239 a 246, della legge n. 228/2012 consente di totalizzare i periodi accreditati presso gestioni diverse, comprese le Casse previdenziali dei liberi professionisti, ma non estende a tali periodi la disciplina del sistema di calcolo della pensione. Ai fini della soglia dei 18 anni al 31 dicembre 1995, rileva esclusivamente l’anzianità maturata nell’assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima. L’estensione dell’istituto agli enti di previdenza di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e d.lgs. n. 103/1996, operata dall’art. 1, comma 195, della legge n. 232/2016, ha inciso sul solo comma 239 e non sui commi 245 e 246. Le disposizioni della legge n. 335/1995 costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale, derogabili solo con espressa modificazione.
Il Fatto
Un iscritto all’ENPAV, titolare di trattamento pensionistico, aveva chiesto la riliquidazione della pensione applicando il sistema retributivo, valorizzando i periodi contributivi maturati presso l’INPS e presso la Cassa previdenziale dei veterinari. La Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto-Adige, sede di Trento, con sentenza n. 131/2021, aveva accolto il ricorso, riconoscendo al 31 dicembre 1995 un’anzianità complessiva superiore a 18 anni e il conseguente diritto al calcolo retributivo, con interessi e rivalutazione.
L’INPS ha proposto appello, sostenendo che i 18 anni devono essere maturati presso l’assicurazione generale obbligatoria e le forme sostitutive ed esclusive, e non presso le Casse dei liberi professionisti. L’appellato ha resistito, affermando che ai fini del sistema applicabile rilevano tutti i periodi non coincidenti accreditati nelle varie gestioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ricostruito il quadro normativo muovendo dall’art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012, nel testo integrato dall’art. 1, comma 195, lett. a) e b), della legge n. 232/2016. La norma riconosce ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive e agli enti di previdenza di cui al d.lgs. n. 509/1994 e al d.lgs. n. 103/1996 la facoltà di cumulare i periodi non coincidenti per conseguire un’unica pensione.
I commi successivi disciplinano il meccanismo: il cumulo deve avere ad oggetto tutti i periodi accreditati presso le gestioni (comma 243); la liquidazione è a carico dell’INPS, previa acquisizione delle quote (comma 244); ciascuna gestione determina il trattamento pro quota secondo le regole del proprio ordinamento (comma 245); l’anzianità rilevante per il sistema di calcolo tiene conto di tutti i periodi non coincidenti accreditati nelle gestioni di cui al comma 239 (comma 246).
Il Collegio ha osservato che la modifica del 2016 è intervenuta sul solo comma 239, con riferimento ai periodi maturati presso gli enti di previdenza, e non anche sui commi 245 e 246. Il riferimento alle Casse professionali resta quindi confinato al comma 239 e non si estende alle disposizioni sul sistema di calcolo. Ne deriva che l’anzianità contributiva rilevante non può che essere quella maturata nell’assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive, tra le quali non rientra il regime delle Casse professionali.
La Corte ha escluso che nell’ordinamento sussista una deroga espressa alle regole dell’art. 1 della legge n. 335/1995, ribadendo che tali disposizioni costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale, modificabili solo con espresse disposizioni. Ha poi richiamato l’orientamento secondo cui va tenuto distinto il diritto a fruire del cumulo gratuito dall’applicazione del sistema di liquidazione, che segue la disciplina previdenziale vigente e, nella specie, l’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, con il calcolo misto per chi al 31 dicembre 1995 non raggiunge i diciotto anni.
Poiché l’appellato non aveva maturato 18 anni presso l’INPS a quella data, l’Istituto aveva correttamente applicato il sistema di calcolo misto. L’appello è stato perciò accolto, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni e nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.