Riliquidazione pensione militare con aliquota 2,44% sulla quota retributiva (Corte dei Conti Sez. III App. n. 17 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra quindici e diciotto anni, deve essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente di 2,44% annuo per ogni anno utile. Nell’ambito della giurisdizione pensionistica, il giudice è investito dell’intero rapporto controverso, con tutti gli elementi che ne fanno parte, sicché la domanda di riliquidazione comprende anche la questione dell’esatta aliquota di rendimento, pure in assenza di una specifica istanza amministrativa del pensionato.

Il Fatto

Un militare cessato dal servizio, con un’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 e un’anzianità complessiva superiore, chiedeva alla Corte dei conti il trattamento pensionistico previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. La Sezione giurisdizionale regionale dichiarava inammissibile la domanda depositata e respingeva nel resto il ricorso, ritenendo quella disposizione inapplicabile perché il militare era cessato con anzianità superiore ai venti anni.

L’interessato proponeva appello, chiedendo la riforma integrale della decisione e il riconoscimento del diritto alla liquidazione con aliquota di rendimento annuo del 2,445% per ciascun anno maturato fino al 31 dicembre 1995, oltre interessi e rivalutazione. Nelle more, l’INPS riliquidava il trattamento applicando l’aliquota del 2,44% e corrispondeva gli arretrati, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha respinto l’istanza di cessazione della materia del contendere, opposta dall’appellante, e ha deciso nel merito. Preliminarmente ha escluso che il mutamento di domanda e la carenza di una previa istanza amministrativa assumessero rilievo. In ragione del carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti, al giudice è devoluto l’intero rapporto controverso, con tutti gli elementi identificativi della causa petendi e del petitum.

Il perimetro della giurisdizione comprende quindi la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione, oltre a ogni altra situazione giuridica idonea a incidere sul trattamento di quiescenza. La Corte richiama in proposito la Sez. III d’App. n. 376 del 2023 e la Sez. II d’App. n. 262 del 2023.

Nel merito, la Sezione osserva che la domanda originaria, pur imperniata sull’applicazione del coefficiente dell’art. 54, comma 1, era espressione di un petitum sostanziale volto alla riliquidazione della pensione. Le Sezioni riunite, con le sentenze n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021, prospettando una diversa interpretazione del quadro normativo, sono giunte a determinare un’aliquota applicabile al ricalcolo, proprio come richiesto dal pensionato, ancorché in misura diversa da quella auspicata.

Il Collegio condivide e richiama, ai sensi dell’art. 17, n. 1, delle norme di attuazione del codice di giustizia contabile, il principio enunciato nella sentenza delle Sezioni riunite n. 1/QM/2021: la quota retributiva va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con il coefficiente del 2,44% annuo. L’appello è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto all’applicazione di tale aliquota per ogni anno utile. Sulle somme spettanti sono riconosciuti gli interessi legali dalla scadenza di ogni rateo e, nei limiti del maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria secondo l’indice FOI/ISTAT. Le spese di difesa sono compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale e dell’obiettiva controvertibilità della questione, risolta solo con l’intervento delle Sezioni riunite; nulla per le spese di giustizia, stante la gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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