Contribuzione figurativa del servizio di leva e dispensa per esubero (Corte dei Conti Sez. III App. n. 201 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dei contributi figurativi per il servizio militare di leva, previsto a domanda e senza oneri per lavoratore e datore di lavoro, è limitato al servizio effettivamente prestato. La specialità della norma di previsione ne impedisce l’applicazione analogica, in coerenza con la ratio legis di protezione del futuro trattamento pensionistico. Il beneficio non si estende, pertanto, al periodo intercorrente tra la dichiarazione di “abile e arruolato” e il provvedimento di dispensa per esubero, poiché in tale intervallo il soggetto non presta servizio effettivo e non è giuridicamente impedito dallo svolgimento di altra attività lavorativa.
Il Fatto
Il ricorrente, dichiarato abile e arruolato nel maggio 1991 e dispensato dalla ferma nell’ottobre 1992 in quanto esuberante, aveva chiesto al Ministero della difesa il riconoscimento del periodo di leva ai fini pensionistici. L’istanza veniva rigettata e il conseguente ricorso era respinto dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana con sentenza n. 284/2021.
Il soccombente proponeva appello deducendo la peculiarità della propria posizione: essere rimasto a disposizione dell’Amministrazione per quindici mesi, senza potersi collocare nel mondo del lavoro. Chiedeva quindi la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 7 della l. n. 958 del 1986, in relazione agli artt. 52, 3, 4, 23 e 97 Cost., nella parte in cui esclude la computabilità del periodo eccedente rispetto a quello determinato ex lege.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte affronta una questione di rito sollevata d’ufficio ai sensi dell’art. 43, comma 3, c.g.c.: la notifica della sentenza di primo grado, effettuata su iniziativa della Segreteria in luogo della comunicazione della pubblicazione, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
Richiamando Cass., SS.UU. n. 20866/2020 e Cass. Sez. II n. 23396 del 2023, il Collegio osserva che la notifica della sentenza finalizzata al termine breve ha funzione di provocazione a esercitare il diritto di impugnazione. Occorre un atto dotato di requisiti formali univoci e chiari, che manifesti l’intenzione di sollecitare una valutazione tecnica della decisione.
Nel caso di specie la notificazione, avvenuta in data 4.8.2021, aveva finalità meramente informativa della avvenuta pubblicazione. Ne consegue che l’appello è tempestivo.
Nel merito la Corte restringe l’oggetto del giudizio, anche in ragione dei limiti posti dall’art. 170 c.g.c. al giudizio di appello pensionistico, circoscritto alle questioni di diritto. Resta estranea alla controversia la valutazione delle disfunzioni applicative delle procedure di dispensa, da far valere eventualmente davanti al giudice amministrativo.
Sulla base di tale perimetro, la Corte dichiara manifestamente irrilevante la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 7 della l. n. 958 del 1986, che nulla prevede in proposito.
Nel merito l’appello è infondato. L’art. 1, comma 1, della legge n. 274/1991 prevede che i periodi di servizio militare di leva siano computati a domanda, con i cosiddetti contributi figurativi, senza alcun onere a carico del lavoratore o del datore di lavoro. Tale riconoscimento gratuito deve ritenersi limitato al servizio di leva e non può estendersi al periodo tra l’accertamento della posizione di abile e arruolato e la dispensa, sia per la specialità della norma di previsione, che non ne consente l’applicazione analogica (Cass. n. 4838 del 2023), sia per la ratio legis, riferita a eventi che, per obbligo di legge, impediscono lo svolgimento di altra attività lavorativa (Cass. n. 7484/2020; Cass. n. 13998/2007).
Evenienza che non si realizza nel caso del dispensato per esubero: nel periodo considerato, non prestando servizio militare effettivo, il soggetto non soggiace giuridicamente ad alcuna limitazione attinente alla prestazione di altra attività lavorativa. L’appello è respinto, con spese compensate ai sensi dell’art. 31 c.g.c. per l’assenza di precedenti specifici.
Nota della Redazione
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