Inapplicabile l’aliquota dell’art. 54 d.P.R. 1092/73 ai militari nel sistema misto 2012 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 423 del 03.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il militare collocato in quiescenza con il c.d. sistema misto 2012 e con anzianità contributiva superiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995 non ha titolo all’applicazione dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 sulla quota retributiva del trattamento pensionistico. Tale aliquota resta riservata a chi, alla medesima data, non aveva maturato i diciotto anni di servizio utile. Nel sistema misto 2012 la quota retributiva si calcola fino al 31 dicembre 2011 e la restante parte con il metodo contributivo, ai sensi dell’art. 24 d.l. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011. Il criterio del 2,44% affermato dalle Sezioni Riunite n. 1 e n. 12/2021 concerne la diversa ipotesi del sistema misto ordinativo e non è estensibile ai militari assoggettati al sistema misto 2012. Il ricorso che invochi il ricalcolo su tali basi è infondato.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri con la qualifica di Brigadiere Capo, è stato collocato in quiescenza dopo quarantaquattro anni di servizio utile ai fini pensionistici, con decorrenza del trattamento dal 1° gennaio 2020. Ha impugnato la determinazione con cui l’INPS, Gestione ex INPDAP, aveva quantificato la pensione.
Ha chiesto il ricalcolo del trattamento con applicazione, sulla quota retributiva, dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, sostenendo di rientrare nel sistema c.d. misto per non aver raggiunto, al 31 dicembre 1995, diciotto anni di anzianità contributiva, avendone maturati diciassette e mesi sette. L’INPS ha resistito eccependo che il ricorrente era cessato dal servizio con anzianità superiore a diciotto anni alla data indicata e che il criterio invocato era riservato a chi avesse meno di diciotto anni. In subordine ha dedotto il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 e dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha trattenuto la causa in decisione all’esito dell’udienza e ha respinto il ricorso, dichiarandolo infondato. Il punto di partenza è l’inquadramento della fattispecie: il ricorrente è stato collocato in pensione il 1° gennaio 2020 con quarantaquattro anni e cinque mesi di servizio e il trattamento è stato liquidato con il sistema misto 2012.
In forza dell’art. 24 d.l. n. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, a tale sistema si applica il criterio retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 e il criterio contributivo per il periodo successivo. Da qui la conseguenza sul piano della domanda: non può riconoscersi, per il periodo antecedente al 31 dicembre 1995, l’aliquota di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 sulla quota retributiva, poiché nel caso concreto il trattamento è liquidato con criterio retributivo solo fino al 31 dicembre 2011.
Il Giudice ha poi esaminato l’ulteriore profilo dedotto, relativo all’aliquota del 2,44 per cento affermata dalle Sezioni Riunite n. 1 e n. 12/2021. Ha accolto sul punto l’osservazione dell’INPS: quelle pronunce nomofilattiche non hanno affrontato la diversa questione dei militari assoggettati al sistema misto 2012, né quella del sistema interamente retributivo. Il richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Riunite, pertanto, non è pertinente alla fattispecie, come già ritenuto da Sez. Sicilia, sent. n. 216/2021.
Il percorso argomentativo conduce così al rigetto integrale della domanda di ricalcolo. Sotto il profilo delle spese, il Giudice le ha compensate, nulla disponendo per le spese di giudizio. L’eccezione di divieto di cumulo di interessi e rivalutazione, formulata in subordine dall’Istituto, resta assorbita dall’esito del ricorso.
Nota della Redazione
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