Danno erariale per retribuzioni e uso privato auto di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 45 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico che, in servizio, impieghi le proprie energie lavorative nel compimento di attività illecite estranee ai doveri d’ufficio priva di causa la retribuzione percepita, con conseguente danno erariale per l’ente. Il danno da lesione del nesso sinallagmatico non richiede la prova dell’inadeguato svolgimento del rapporto, ma solo l’accertamento del compimento, in servizio, di attività illecite, essendo la funzione pubblica “piegata” a interessi egoistici. L’uso dell’autovettura di servizio per finalità private integra peculato e produce danno commisurato al costo orario della retribuzione e ai costi di gestione del mezzo. Il danno non patrimoniale da disservizio in senso lato è liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c.
Il Fatto
Il Procuratore Regionale conveniva in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale un dipendente del Comune di Reggio Emilia, con qualifica di messo notificatore, per il risarcimento del danno patrimoniale conseguente a una serie di condotte illecite emerse in sede penale. Le indagini della Guardia di Finanza, avviate dopo una segnalazione interna del gennaio 2020, avevano disvelato un sistema di residenze fittizie attestate falsamente in favore di cittadini stranieri, dietro remunerazione, e l’utilizzo privato dell’auto di servizio durante l’orario lavorativo.
Il procedimento penale, concluso con richiesta di rinvio a giudizio, vedeva il convenuto imputato, tra l’altro, di falsità ideologica, corruzione e peculato. Il Procuratore contabile quantificava il danno in euro 49.391,08, notificando l’informativa ex articolo 67 del Codice di giustizia contabile; il convenuto non depositava deduzioni né chiedeva l’audizione, restando contumace.
La Motivazione della Corte
La Sezione dichiara anzitutto la contumacia del convenuto, regolarmente citato e non costituitosi. Nel merito, rileva che le condotte accertate, connotate da dolo, integrano violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità e degli obblighi del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, segnatamente agli articoli 4 e 11.
Sul primo profilo di danno, la Corte quantifica l’indebito utilizzo dell’auto di servizio in euro 1.394,18, calcolando il costo orario del dipendente (euro 17,57) per le ore di uso privato accertate tramite GPS, cui aggiunge euro 238,05 per i costi di gestione del mezzo, quali canone di leasing, assicurazione e manutenzione.
La voce più rilevante attiene alla retribuzione. La Corte ricostruisce il danno da lesione del nesso sinallagmatico: quando il dipendente agisce in pregiudizio dell’ente, la funzione istituzionale viene piegata a fini egoistici e la retribuzione diventa in tutto o in parte priva di causa. Richiamando la giurisprudenza contabile (Sez. Giur. Emilia-Romagna n. 29/2025; Sez. Giur. Toscana n. 270/2023), il Collegio afferma che non occorre provare l’inadeguato svolgimento del rapporto, bastando il compimento in servizio di attività illecite.
Le retribuzioni corrisposte nel periodo delle condotte (10.06.2018-30.11.2020), pari a euro 95.517,7, sono quindi ridotte equitativamente alla metà ex art. 1226 c.c., in ragione dell’intensità, frequenza e continuità degli illeciti. La Corte liquida così la condanna complessiva di euro 49.391,08, oltre agli interessi legali dal deposito sino all’effettivo soddisfo, con condanna alle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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