Rinuncia al ricorso accettata ed estinzione del giudizio di ottemperanza (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 191 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la rinuncia al ricorso accettata dal convenuto comporta il venir meno dell’interesse alla prosecuzione e determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c. Il giudice contabile non può che dichiarare l’estinzione, senza pronuncia sulle spese quando il convenuto ha chiesto la compensazione e la relativa richiesta è accettata. La verifica dell’avvenuta esecuzione del giudicato, in tema di pensione di privilegio di ottava categoria, si ancora alla corretta applicazione dell’art. 65 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che fissa il calcolo in un quarantesimo della base per ogni anno di servizio utile, con il limite minimo di un terzo e massimo di otto decimi, e al recupero della metà dell’equo indennizzo già erogato.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza, ai sensi degli artt. 217 e seguenti c.g.c., previa diffida ex art. 218 c.g.c., per ottenere l’esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 328/2024, pubblicata l’11 luglio 2024. Con quella pronuncia era stato riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata di ottava categoria, con decorrenza dall’08.07.2015, oltre interessi e spese. Il ricorrente ha sostenuto il mancato adempimento.
L’INPS, costituitosi, ha eccepito di aver eseguito il giudicato, avendo conferito la pensione di privilegio di ottava categoria per l’infermità accertata. Ha richiamato l’art. 65 del d.P.R. n. 1092 del 1972 per escludere incrementi rispetto alla pensione ordinaria, con base pensionabile all’80%, e ha riferito il recupero di euro 1.054,29, pari al 50% dell’equo indennizzo liquidato dal Ministero della Difesa.
La Motivazione della Corte
La questione concerne l’ottemperanza della sentenza che ha riconosciuto la pensione di privilegio di ottava categoria. La Corte ha verificato il corretto adempimento del giudicato, esaminando congiuntamente le deduzioni del ricorrente e le difese dell’istituto previdenziale.
Il Collegio ha ritenuto che la sentenza sia stata correttamente eseguita. Richiamando l’art. 65 del d.P.R. n. 1092 del 1973, il giudice ha osservato che, per le infermità di minore entità, la pensione è pari a un quarantesimo della base per ogni anno di servizio utile, ma non può essere inferiore a un terzo né superiore a otto decimi della base stessa. Corretto risulta, quindi, il conteggio operato dall’INPS.
Parimenti legittimo è stato considerato il recupero della metà dell’equo indennizzo già corrisposto, in quanto operato per legge. Su questo punto la Corte ha aderito alla posizione dell’INPS, escludendo profili di inesecuzione del giudicato.
Nel corso dell’udienza il ricorrente ha rinunciato al ricorso e l’INPS ha accettato la rinuncia, chiedendo la compensazione delle spese. La Corte ha rilevato che la rinuncia accettata comprova il venir meno dell’interesse a proseguire il giudizio.
Ne è derivata la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c., senza luogo a pronuncia sulle spese. Il dispositivo è stato letto all’esito della discussione, con causa trattenuta in decisione.
Nota della Redazione
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