Inammissibile l’appello alla Corte dei conti sottoscritto da avvocato non cassazionista (Corte dei Conti Sez. III App. n. 51 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di appello dinanzi alle Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti l’atto di appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell’art. 28 c.g.c. e dell’art. 190, comma 3, c.g.c.. La sottoscrizione del solo difensore privo dello ius postulandi dinanzi alla Sezione di appello rende il gravame inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, trattandosi di nullità insanabile. È irrilevante che nella procura di primo grado fosse associato un altro professionista abilitato, se l’appello è sottoscritto esclusivamente dal primo avvocato. Parimenti irrilevante è l’abilitazione conseguita in epoca successiva alla proposizione del ricorso e prima dell’udienza di discussione.

Il Fatto

L’appellante, ex militare in quiescenza, è titolare di pensione computata con sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni. In primo grado aveva impugnato la determinazione di pensione dell’INPS, deducendo che la quota retributiva maturata sino al 1995 non fosse stata rideterminata applicando l’aliquota del 44% di cui all’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973.

La Sezione territoriale aveva rigettato il ricorso, compensando le spese. Proposto appello, nelle more l’appellante ottenne dall’Istituto il riconoscimento del diritto al ricalcolo con il coefficiente del 2,44% per gli anni maturati al 31 dicembre 1995 e chiese dichiararsi la cessazione della materia del contendere. L’INPS, preso atto, chiese l’estinzione del giudizio, resistendo nel merito per scrupolo difensivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio la questione preliminare dell’ammissibilità del gravame. L’art. 28 c.g.c. impone, nei giudizi davanti alle Sezioni giurisdizionali di appello e alle Sezioni riunite, il ministero di un avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. L’art. 190, comma 3, c.g.c. stabilisce che l’appello deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Da tale disciplina discende, per costante giurisprudenza richiamata dalla Corte, che la citazione in appello non sottoscritta da legale abilitato è inammissibile per mancata valida instaurazione del contraddittorio, essendo nullo e insanabile l’appello proposto da soggetto sfornito dello ius postulandi. La stessa notificazione eseguita da difensore privo del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è da considerarsi inesistente, non già semplicemente viziata da nullità.

Nel caso concreto l’atto di appello risulta sottoscritto esclusivamente da un avvocato che, dalle verifiche di segreteria, non era iscritto nell’albo dei cassazionisti al momento della presentazione del ricorso. È rimasta irrilevante la circostanza che nella procura di primo grado fosse associato un altro professionista abilitato, poiché l’appello è stato sottoscritto dal solo difensore non ammesso.

Il Collegio ha altresì escluso ogni rilievo all’abilitazione sopravvenuta, conseguita dopo la proposizione del ricorso e prima dell’udienza: il requisito dello ius postulandi va verificato al momento della presentazione dell’atto, non potendo una successiva acquisizione sanare il vizio originario. Quanto alle spese del grado, la Corte ne ha disposto la compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, ultimo periodo, c.g.c., con declaratoria di inammissibilità dell’appello e nulla per le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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