Difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul ricatto della laurea (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 52 del 30.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti difetta di giurisdizione sulle controversie relative a domande di riscatto degli anni di laurea ai fini pensionistici quando il trattamento inerisce a un fondo gestito dall’Assicurazione Generale Obbligatoria e non è, neppure parzialmente, a carico dello Stato. La giurisdizione contabile, ai sensi dell’art. 62, comma 1, R.D. n. 1214/1934 e dell’art. 18, comma 1, lett. c), d.Lgs. n. 174/2016, sussiste solo quando il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del petitum sostanziale e la prestazione grava sullo Stato o su enti pubblici per espressa previsione di legge. In difetto, la cognizione spetta al giudice ordinario, presso il quale il ricorrente può riassumere il giudizio a norma dell’art. 17 c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato nel 1993 domanda di riscatto del corso di studi universitari in ingegneria, ai fini del trattamento di quiescenza. Secondo la prospettazione di parte, la raccomandata con cui l’INPS assumeva di aver annullato la pratica per prescrizione non sarebbe mai pervenuta; nel 2015 l’Istituto aveva anzi richiesto un’integrazione, riscontrata dall’interessato.
A fronte della conferma, da parte dell’ente, dell’intervenuta decadenza della domanda originaria, il ricorrente ha adito la Corte dei conti per l’accertamento del diritto al riscatto e la condanna dell’Istituto a determinare il provvedimento. L’INPS si è costituito eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha esaminato anzitutto la questione pregiudiziale, rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 15 c.g.c., precedendo la delibazione sul merito. Nella materia previdenziale la Corte dei conti è provvista di giurisdizione sui ricorsi in materia di pensione a carico totale o parziale dello Stato, nonché sulle controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale.
Nel caso concreto, la richiesta di riscatto attiene al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, gestito dall’AGO, cui l’interessato risultava iscritto in quanto già appartenente al Fondo Previdenza Telefonici, confluito nel predetto Fondo dal 1° gennaio 2000. Tale ambito non è attribuito alla giurisdizione contabile e rientra nella cognizione del giudice ordinario.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui le controversie promosse da dipendenti nei confronti di enti diversi dallo Stato, aventi a oggetto prestazioni pensionistiche erogate da tali enti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro. Il trattamento dei dipendenti di amministrazioni pubbliche, in questi casi, non è neppure parzialmente a carico dello Stato, né si rinviene una disposizione che attribuisca le relative controversie alla Corte dei conti in deroga alla giurisdizione ordinaria.
In accoglimento dell’eccezione preliminare dell’INPS, il Giudice unico ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorrente potrà riassumere il giudizio secondo modalità e termini dell’art. 17 del codice di giustizia contabile. Essendo la decisione fondata su mera questione pregiudiziale, sono state compensate le spese di giudizio ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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