Responsabilità erariale del direttore generale per distrazione di finanziamenti e danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. III App. n. 4 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il direttore generale di una società in house, legato da rapporto di servizio all’ente pubblico controllante, risponde a titolo di dolo del pregiudizio patrimoniale derivante dalla distrazione di finanziamenti pubblici e del danno all’immagine della società e degli enti partecipanti. La sentenza penale irrevocabile di condanna per peculato spiega efficacia di giudicato nel giudizio erariale quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, ex art. 651 cod. proc. pen. La costituzione di parte civile nel processo penale interrompe la prescrizione e ne sospende il corso fino al passaggio in giudicato della sentenza, ex artt. 2943 e 2945 cod. civ. Per il danno all’immagine, la prescrizione è sospesa fino alla conclusione del procedimento penale, ex art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009.

Il Fatto

La vicenda riguarda un progetto di ricerca sul riciclo di rifiuti plastici da destinare a sottofondi stradali, promosso e finanziato da una società a totale capitale pubblico, partecipata da enti locali e operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti. Il suo direttore generale viene coinvolto, in tale veste, nella stipula di contratti di collaborazione con i progettisti e nell’impiego di risorse destinate alla ricerca.

Il Tribunale, con sentenza poi divenuta irrevocabile, condanna il dirigente per peculato e altre ipotesi di reato, con conferma in appello e in Cassazione. La Procura regionale contabile agisce per il pregiudizio patrimoniale da distrazione di finanziamenti e per il danno all’immagine. La Corte territoriale lo condanna al pagamento di una somma complessiva. Il direttore generale propone appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta in via preliminare l’eccezione di nullità dell’atto introduttivo per mancata considerazione delle deduzioni difensive. Il Collegio richiama l’art. 44 c.g.c., che recepisce il principio di tassatività delle nullità: gli artt. 86 e 87 c.g.c. non comminano alcuna sanzione per la mancata considerazione delle deduzioni, potendo la relativa valutazione essere espressa in modo sintetico o implicito. Nel caso concreto la Procura aveva risposto espressamente alle argomentazioni dell’invitato.

Sul secondo motivo, relativo alla prescrizione, la Corte distingue il danno all’immagine dal danno patrimoniale. Quanto al primo, l’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009 ha codificato l’orientamento che sospende la prescrizione fino alla conclusione del procedimento penale, ancorando l’azionabilità alla sentenza irrevocabile di condanna. Quanto al secondo, la costituzione di parte civile opera quale domanda giudiziale ex art. 2943 cod. civ., con effetto sospensivo ex art. 2945, secondo comma, cod. civ., e perdura in ogni stato e grado del processo per il principio di immanenza ex art. 76 cod. proc. pen. La Corte dichiara pertanto tempestiva l’azione patrimoniale.

Nel merito, l’appello è infondato. I fatti sono cristallizzati dal giudicato penale di condanna per peculato, che vincola il giudice contabile all’accertamento del fatto, della sua illiceità e della riferibilità all’imputato. Il direttore generale, forte dei propri poteri di gestione e spesa, ha stipulato contratti occulti, ha taciuto al Consiglio di amministrazione le iniziative intraprese e ha progressivamente estromesso la società pubblica dai vantaggi economici del progetto, appropriandosi delle risorse e dei risultati della ricerca.

Quanto all’elemento soggettivo, la Sezione conferma la misura del ristoro patrimoniale liquidata in primo grado, non gravata dal Procuratore regionale, che ha applicato il principio di parziarietà della responsabilità. Sulla contestata configurazione del danno all’immagine, la Corte ribadisce che esso lede il rapporto tra la comunità e l’ente per il quale il dipendente infedele agisce, trovando copertura negli artt. 2 e 97 Cost. Il rapporto di servizio sussiste anche con l’appellante, data la natura in house della società. Il clamor fori è elemento accessorio di amplificazione, non condizione essenziale della fattispecie. La quantificazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. viene confermata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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