Parere negativo sulla costituzione di società in house per gestione porto turistico (Corte dei Conti Sez. contr. Sardegna n. 107 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Sezione regionale di controllo rende ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 sull’atto deliberativo di costituzione di una società in house verifica la conformità dell’atto ai parametri di stretta necessità della partecipazione, sostenibilità finanziaria, convenienza economica e compatibilità con la disciplina europea degli aiuti di Stato. L’onere motivazionale è analiticamente assolto solo se l’amministrazione dà conto del titolo giuridico che fonda la finalità pubblicistica, prospetta l’equilibrio economico-finanziario in un adeguato arco temporale e compara i costi e i benefici della soluzione societaria con quelli della gestione diretta e dell’esternalizzazione. La necessaria corrispondenza tra attività della società e fini istituzionali dell’ente deve sussistere tanto al momento della costituzione quanto dopo, essendo vietato conservare partecipazioni estranee alle proprie finalità. Il parere negativo non produce effetti interdittivi: l’amministrazione può discostarsene motivando analiticamente e pubblicando le ragioni sul sito istituzionale.
Il Fatto
Il Comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo il parere ex art. 5, comma 3, TUSP sulla deliberazione consiliare con cui ha approvato la costituzione di una società in house a totale partecipazione comunale destinata alla gestione del porto turistico. Alla delibera sono allegati lo statuto, la bozza di regolamento sul controllo analogo, la relazione istruttoria e il piano economico-finanziario.
Il porto è gestito dall’Ente in forza di una concessione demaniale regionale. L’istruttoria della Sezione ha accertato che la concessione è scaduta e che il rinnovo, richiesto, non è stato ancora rilasciato. Il responsabile finanziario e l’organo di revisione hanno reso, rispettivamente, parere di regolarità contabile e parere favorevole con riserva, segnalando criticità prospettiche sulla sostenibilità.
La Motivazione della Corte
La novella del 2022 ha trasformato il controllo: l’atto non è più trasmesso per soli fini conoscitivi, ma è oggetto di verifica di conformità ai parametri legislativi, con esito che può essere anche negativo. Il Collegio esamina separatamente i quattro profili dell’art. 5, commi 1 e 2, TUSP, letti alla luce delle deliberazioni delle Sezioni riunite n. 16 e 19 del 2022.
Sul vincolo di scopo, la Corte rileva che la concessione demaniale costituisce il titolo della finalità pubblicistica: senza di essa viene meno la destinazione del bene a fini turistico-ricreativi. La delibera e la relazione danno per esistente il titolo senza valutarne la situazione giuridica. Il riscontro istruttorio ha chiarito che la concessione, già prorogata al 31.12.2033, è stata ridotta al 31.12.2023 per effetto delle sentenze dell’Adunanza plenaria n. 17/2021 e n. 18/2021, poi prorogata fino al 31.12.2024. Per effetto del D.L. n. 131/2024, convertito nella legge n. 166/2024, il rapporto concessorio non può comunque eccedere il 30 settembre 2027. La società, la cui durata statutaria è fissata al 2050, potrebbe quindi trovarsi nell’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale per il venir meno del fine pubblico.
Sul piano della sostenibilità finanziaria, la motivazione è carente sotto il profilo oggettivo e soggettivo. L’analisi di sensitività contenuta nel piano esamina solo il calo del tasso di occupazione dei posti barca, senza valutare gli effetti economici della cessazione del rapporto concessorio, degli esborsi per la chiusura dei rapporti di lavoro e dei contratti con i fornitori, né gli impatti sui bilanci comunali in caso di difficoltà della società. Non è previsto il costo dell’amministratore unico, benché l’organo sia contemplato dallo statuto.
Quanto alla convenienza economica, manca il raffronto tra la gestione diretta, l’esternalizzazione e la soluzione societaria: la relazione si limita ad affermazioni generali sulla carenza di personale e sull’onerosità degli appalti. La tabella comparativa assume canoni diversi per le due opzioni (650.000 euro per la società in house, 600.000 per l’affidamento esterno), rendendo le alternative non omogenee; a parità di canone il vantaggio della soluzione in house si riduce.
La Corte richiama infine le criticità evidenziate dal parere di regolarità contabile e dal parere con riserva dell’organo di revisione, che la delibera avrebbe dovuto valutare e motivare. Il parere è pertanto negativo, con avvertenza che l’Ente, se decide di procedere, deve motivare analiticamente e dare pubblicità alle ragioni del dissenso.
Nota della Redazione
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