Responsabilità medica d’equipe: onere probatorio della Procura contabile e transazione non ponderata (Corte dei Conti Sez. III App. n. 5 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di danno erariale indiretto da asserita responsabilità medica, la Procura contabile che agisce per il ristoro del depauperamento subito dall’amministrazione deve individuare, sulla base di elementi probatori concreti, i singoli soggetti cui il danno è direttamente imputabile e dimostrare il nesso eziologico tra la condotta di ciascuno e l’evento lesivo, nonché la colpa grave. La mera attribuzione di quote di danno in proporzione al ruolo ricoperto in sala operatoria non assolve l’onere probatorio, non essendo dato conoscere quali errori siano stati commessi dai singoli componenti dell’equipe. La transazione sottoscritta dall’amministrazione prima dell’esito della consulenza tecnica d’ufficio, in assenza di una valutazione medico-legale oggettiva del danno, non consente di configurare una responsabilità erariale per danno indiretto, poiché il petitum e la causa petendi restano solo astrattamente definiti. Alla figura del Direttore sanitario competono compiti di direzione e gestione manageriale, con esclusione di qualsiasi diretto controllo sulla compilazione della documentazione sanitaria e sull’acquisizione del consenso informato, che rimangono atti di esclusiva competenza del medico a diretto contatto con il paziente.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte ha riconosciuto una ipotesi di danno indiretto, nei limiti del quantum indicato in transazione, derivante da un episodio di asserita imperizia sanitaria conseguente a un intervento eseguito presso un’azienda ospedaliera nazionale. Il paziente era stato sottoposto a un intervento per il ripristino di una valvola mitralica; subito dopo l’operazione un sanguinamento anomalo ha imposto un secondo intervento, con recisione dello sterno.
L’amministrazione, nel corso del giudizio civile, ha sottoscritto un accordo transattivo con il paziente prima del completamento delle operazioni peritali. La Procura contabile ha quindi citato i sanitari intervenuti, attribuendo al primo operatore il 65% del danno e quote minori agli altri componenti dell’equipe e al Direttore sanitario. La Sezione territoriale, con la sentenza impugnata, ha rigettato tutte le pretese attoree. Avverso tale decisione la Procura regionale ha proposto appello, deducendo cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla violazione e falsa applicazione dell’art. 86 c.g.c. in relazione alla ritenuta genericità dell’atto di citazione e alla mancata individuazione dei contributi causali dei singoli convenuti. Ha ricordato che in tutte le ipotesi di danno erariale indiretto l’attore pubblico deve individuare i soggetti cui il danno è direttamente imputabile e valutare la sussistenza della colpa grave. Nel caso concreto la Procura non ha descritto in cosa consistessero gli effetti lesivi, conoscibili solo attraverso il fascicolo di primo grado e il ricorso civile del paziente.
La Corte ha rilevato che la Procura ha attribuito le quote di danno non in relazione all’effettivo apporto eziologico accertato su parametri medico-legali, ma semplicemente in base al ruolo ricoperto in sala operatoria. L’attore pubblico ha prospettato il danno come mero post hoc dell’intervento, senza dimostrare il necessario propter hoc. Ha enunciato possibili indici di irregolarità, quali l’eccessiva durata dell’intervento e il successivo sanguinamento, senza offrire criteri utili a desumere il nesso eziologico. Non è dato conoscere quali errori siano stati commessi dai singoli componenti dell’equipe, evitabili grazie alla supervisione altrui. Il danno risarcito, inoltre, non è stato quantificato secondo parametri certi e oggettivi.
Con il terzo motivo la Procura ha censurato la ritenuta insufficienza della relazione ministeriale. La Corte ha osservato che il Ministero ha illustrato irregolarità come possibili cause dei danni, senza procedere ad alcuna valutazione medico-legale idonea a farle assurgere a cause o concause del pregiudizio. Il Collegio ha poi precisato che è incontestata l’assenza, per i fatti di causa, di un accertamento tecnico preventivo, poiché l’amministrazione era addivenuta alla transazione prima che la perizia d’ufficio fosse completata. L’assenza di una constatazione certa della percentuale di invalidità permanente ha reso impossibile ipotizzare un quantum alternativo.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto la transazione quantomeno prematura e non motivata, essendo stata sottoscritta senza preventiva perizia di ufficio e subito dopo che l’amministrazione aveva contrastato le pretese del paziente nella comparsa di costituzione e risposta. Il quadro morboso invalidante risulta illustrato unicamente da una perizia di parte, priva di oggettiva verifica.
Con il quinto motivo la Procura ha insistito sulla riconducibilità al Direttore sanitario delle carenze della documentazione sanitaria. La Corte ha confermato che a tale figura competono esclusivamente compiti di direzione e gestione manageriale, con esclusione di qualsiasi diretto controllo sulla compilazione della documentazione e sull’acquisizione del consenso informato. La denunciata responsabilità resta relegata quasi nell’alveo della responsabilità oggettiva, non avendo l’attore pubblico provato le eventuali carenze gestionali. Il consenso informato risulta, inoltre, raccolto in modo esauriente. L’appello è stato integralmente rigettato, con conferma della sentenza impugnata e liquidazione delle spese a carico delle amministrazioni danneggiate.
Nota della Redazione
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