Improcedibile l’appello se l’appellante non compare alla nuova udienza (Corte dei Conti Sez. III App. n. 95 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 196 cod. giust. cont., se l’appellante non compare all’udienza di discussione, benché si sia anteriormente costituito, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. La regola processuale opera in presenza di rituale comunicazione del rinvio e prescinde dalla fondatezza dei motivi di gravame, che restano assorbiti. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31 cod. giust. cont. e nulla è dovuto per la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 legge n. 533/1973.
Il Fatto
Un ex militare, con un’anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 di 16 anni, 6 mesi e 19 giorni, proponeva ricorso innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto per ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico in applicazione del coefficiente previsto dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze di rateo, interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il giudice di prime cure rigettava il ricorso e dichiarava inammissibile, per assenza della previa domanda amministrativa ex art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., la domanda formulata in corso di causa volta all’applicazione del coefficiente del 2,44% stabilito dalle Sezioni riunite con la decisione n. 1/2021/QM. Avverso tale pronuncia l’interessato proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995 e dell’art. 153 cod. giust. cont., nonché vizio di omessa pronuncia e motivazione insufficiente.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello affronta in via pregiudiziale la questione dell’improcedibilità, rilevando d’ufficio la situazione disciplinata dall’art. 196 cod. giust. cont.. La norma prevede che, se l’appellante non compare all’udienza di discussione nonostante la costituzione anteriore, il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza, con comunicazione della segreteria, e che, ove anche a quella nuova udienza l’appellante non compaia, l’appello sia dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
Il Collegio accerta la doppia mancata comparizione dell’appellante. L’appellante era assente sia all’udienza del 17 maggio 2023, nella quale fu disposto il rinvio ex art. 196 cod. giust. cont., sia all’udienza del 17 gennaio 2024. Il rinvio è stato ritualmente comunicato alla parte assente dalla segreteria con PEC del 16 giugno 2023, con espressa avvertenza che, in caso di mancata comparizione alla nuova udienza, l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile anche d’ufficio.
L’INPS, costituitosi nel grado di appello, aveva contestato la fondatezza dei motivi di gravame, richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 1/2021, secondo cui la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità tra i quindici e i diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati. L’Istituto aveva altresì sostenuto l’infondatezza della censura relativa all’inammissibilità della domanda sul coefficiente del 2,44%, per non aver l’appellante mai richiesto in sede amministrativa l’applicazione di quel coefficiente.
L’accertata improcedibilità assorbe ogni valutazione sul merito dei motivi di appello. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il gravame ai sensi dell’art. 196 cod. giust. cont., con compensazione delle spese ex art. 31 cod. giust. cont.. Nulla dispone sulle spese di giudizio per la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 legge n. 533/1973. Il provvedimento è stato assunto in camera di consiglio il 17 gennaio 2024 e depositato l’8 marzo 2024, con contestuale decreto di anonimizzazione ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.