Il giudizio di conto richiede la rappresentazione delle partecipazioni al patrimonio netto, non al valore nominale (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 234 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, l’agente contabile consegnatario di titoli azionari e partecipazioni societarie deve rappresentare i beni nella loro effettiva consistenza economico-patrimoniale. La valutazione al solo valore nominale non è compatibile con la funzione del conto giudiziale, che esige il raccordo con le risultanze del Conto del Patrimonio dell’ente. Le partecipazioni devono essere iscritte secondo il metodo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, ai sensi del principio contabile applicato n. 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011 e dell’art. 2426, n. 4, cod. civ.. La redazione del conto su più modelli 22 del d.P.R. n. 194/1996, in luogo di un unico modello riepilogativo, costituisce ulteriore irregolarità. La mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno ai sensi dell’art. 139, c. 2, c.g.c. non può essere surrogata dalle risultanze della relazione al rendiconto d’esercizio.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, ha esaminato il conto giudiziale presentato dall’agente contabile, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni di un Comune, per il periodo di gestione 1° gennaio – 31 dicembre 2022. L’agente aveva redatto il conto su due distinti modelli 22, indicando le partecipazioni al valore nominale complessivo invariato tra inizio e fine esercizio. Il Conto del Patrimonio dell’ente esponeva invece per le medesime partecipazioni valori sensibilmente diversi, calcolati secondo il metodo del patrimonio netto.
L’istruttoria evidenziava inoltre che non risultava depositata la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, c. 2, c.g.c. Il magistrato istruttore proponeva il deferimento del conto al Collegio per le irregolarità rilevate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricordato che il giudizio di conto non si esaurisce nella verifica formale dello schema contabile ma implica l’accertamento dell’attendibilità della consistenza economico-patrimoniale dei beni affidati all’agente. Con riguardo alle partecipazioni societarie, la gestione comporta l’esercizio di diritti e l’assunzione di obblighi rilevanti per l’ente, sicché la loro rappresentazione deve riflettere le variazioni patrimoniali intervenute nel corso della gestione.
La Corte ha ritenuto non adeguato il ricorso al mero valore nominale, poiché tale criterio non consente di cogliere le variazioni patrimoniali prodottesi nell’esercizio. Ha richiamato il principio contabile applicato n. 6.1.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, il quale prescrive la valutazione delle partecipazioni al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, secondo il metodo dell’art. 2426, n. 4, cod. civ., nonché i propri precedenti conformi (richiamate le sentenze nn. 104, 110, 112 e 113 del 2025).
Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno, il Collegio ha chiarito che la circostanza che il Collegio dei Revisori avesse dato atto delle risultanze della gestione nella relazione al rendiconto non equivale all’adempimento specifico richiesto dall’art. 139, c. 2, c.g.c., che presuppone una relazione dedicata alla verifica dei conti giudiziali.
Il Collegio ha infine considerato con favore l’adeguamento del criterio espositivo a decorrere dal 31 dicembre 2025 e la produzione della relazione a partire dall’esercizio 2023, ma ha ritenuto che tali circostanze non superino le criticità del conto per il periodo esaminato. Il conto giudiziale è stato pertanto dichiarato irregolare ai sensi dell’art. 149, c. 3, c.g.c., con il conseguente esonero dalle spese in assenza di statuizioni di condanna.
Nota della Redazione
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