Cessazione della materia del contendere nel ricalcolo pensionistico dei militari (Corte dei Conti Sez. III App. n. 96 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico pubblico la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, applicabile tutte le volte in cui venga meno l’interesse delle parti alla definizione del giudizio e non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale. La circostanza che l’INPS abbia provveduto, in corso di causa, alla riliquidazione della pensione con l’applicazione dell’aliquota richiesta in via subordinata dall’appellante determina il venir meno di ogni interesse alla prosecuzione. Il mutamento giurisprudenziale determinato dall’arresto delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e la sostanziale assenza di parti soccombenti giustificano la compensazione delle spese di difesa, ai sensi dell’art. 31 c.g.c.. Nulla si provvede sulle spese di giudizio per la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 legge 11 agosto 1973, n. 533.

Il Fatto

Un ex sottufficiale della Guardia di Finanza, con anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 di 17 anni, mesi 6 e giorni 6, aveva adito la Corte dei conti per ottenere il riconoscimento del diritto a vedersi applicato, sulla quota di anzianità contributiva maturata entro quella data con il sistema retributivo, il coefficiente annuale del 44% di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.

La Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia aveva respinto il ricorso con la sentenza n. 220/2020. Proposto appello, l’INPS aveva eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di specificazione delle conclusioni, contestando nel merito la tesi dell’appellante che estendeva l’aliquota a tutti i militari con anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni, e non ai soli cessati dal servizio in quella fascia. In via subordinata l’Istituto aveva chiesto l’applicazione dell’aliquota del 2,44%.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio l’INPS ha riliquidato la pensione applicando l’aliquota di rendimento annuo del 2,44%, proprio come richiesto dall’appellante con la domanda subordinata. Le parti hanno quindi concordemente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il Collegio ha ricondotto l’ipotesi alla categoria dell’estinzione del processo ricostruita dalla giurisprudenza. Richiama il principio di diritto delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1048 del 28 settembre 2000, secondo cui nel processo civile la cessazione della materia del contendere è una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa dell’impossibilità di definire il giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti, ogniqualvolta non sia possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale per difetto di formale dichiarazione.

Nel caso concreto il calcolo, la riliquidazione e il pagamento del trattamento pensionistico ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 hanno integralmente soddisfatto le pretese dell’appellante. Il Collegio richiama a sostegno una serie di precedenti conformi, da Cass. civ. n. 12253/1998 a Corte dei conti, Sez. I app., nn. 420 e 452 del 2023, confermando l’orientamento consolidato in materia.

Quanto alle spese, la Corte ha ritenuto di compensarle ai sensi dell’art. 31 c.g.c., valorizzando due elementi: il mutamento giurisprudenziale prodotto dall’arresto delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e la sostanziale assenza di parti soccombenti. Resta ferma la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 legge n. 533/1973, che esclude ogni provvedimento sulle spese di giudizio.

La decisione non affronta quindi il merito dell’annosa questione sull’applicabilità dell’aliquota del 44% ai militari cessati con oltre venti anni di contributi, ma si limita a prendere atto dell’intervenuto soddisfacimento della pretesa e a chiudere il giudizio con declaratoria di estinzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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