Rendicontazione fraudolenta di spese di personale e occultamento doloso del danno (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 63 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rendicontazione fraudolenta di spese di personale non effettivamente e definitivamente sostenute, realizzata mediante una pluralità di artifizi idonei a far apparire come pagate retribuzioni ancora non corrisposte, integra danno erariale certo, concreto ed attuale e reca in sé l’occultamento doloso del danno, non disvelabile dagli ordinari controlli amministrativi di primo e secondo livello. Ne consegue che il termine prescrizionale quinquennale decorre non dalla percezione dei contributi, ma dalla piena scoperta del fatto doloso, coincidente con la notitia damni acquisita dalla Procura regionale. La natura dolosa delle condotte, accertata anche in capo all’ente in forza del rapporto di immedesimazione organica, esclude il valore scusante della disciplina del d.lgs. 231/2001 e determina responsabilità solidale; essa preclude altresì il potere riduttivo, applicabile solo alla responsabilità parziaria.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale di primo grado, respinta l’eccezione di prescrizione sull’assunto dell’esistenza di un doloso occultamento, ha accolto in parte la richiesta di condanna in solido di una società cooperativa sociale, quale ente attuatore di un progetto di accoglienza integrata di minori stranieri non accompagnati, e del suo amministratore, per l’indebita percezione di contributi del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo destinati al sistema di protezione.
Secondo il giudice di prime cure, la società aveva posto in essere diversi artifici per fare apparire come effettivamente sostenute le retribuzioni di numerose unità lavorative indicate nei prospetti di rendicontazione, in realtà non definitivamente pagate al momento della chiusura della verifica amministrativa e contabile. La posta di danno riconosciuta ammonta a euro 294.141,15, riferita al periodo 2017-2020. Entrambi i soccombenti hanno proposto appello, principale l’amministratore e incidentale la cooperativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio d’appello, disposta la riunione dei gravami ai sensi dell’art. 184, comma 1, c.g.c., ha respinto in via preliminare il primo motivo di entrambi, concernente la prescrizione. La Sezione ha confermato che la rendicontazione fraudolenta di spese non effettivamente sostenute reca in sé l’occultamento doloso del danno, non disvelabile dai controlli amministrativi di primo e secondo livello, tanto che sono state necessarie più penetranti indagini penali.
Ha quindi ritenuto corretto il dies a quo individuato dal giudice di primo grado nella notitia damni acquisita dalla Procura regionale nell’ottobre 2022, cui è seguita la trasmissione della comunicazione della richiesta di rinvio a giudizio. Essendo l’invito a dedurre con costituzione in mora stato notificato ai convenuti nel giugno 2023, nessuna prescrizione quinquennale è maturata.
Nel merito, il Collegio ha confermato la ricostruzione dei quattro artifizi. Quanto al primo, i versamenti retrocessi dai lavoratori con causale “versamento socio sovventore” non trovano causa nell’aumento di capitale del 2014, per l’incompletezza del relativo verbale assembleare, per la mancanza di registrazioni contabili nel periodo 2017-2020 e per l’emissione di assegni post-datati contestuali ai versamenti. Gli altri artifizi hanno riguardato la rendicontazione di lavoratori non impiegati nel progetto o impiegati per periodi inferiori, la contabilizzazione di pagamenti in contanti, vietati dal manuale di rendicontazione e dal principio di tracciabilità, e le retribuzioni di dipendenti di altre società del gruppo asseritamente distaccati.
Il Collegio ha inoltre respinto il motivo sull’elemento soggettivo della cooperativa, richiamando la giurisprudenza contabile sull’estensione all’ente del titolo doloso dell’agente nell’ambito dei rapporti di immedesimazione organica ed escludendo valore scusante alla disciplina del d.lgs. 231/2001, estranea allo statuto autonomo della responsabilità amministrativa per danno erariale. La natura dolosa ha determinato responsabilità solidale ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, legge n. 20/1994, escludendo l’applicazione dell’art. 83 c.g.c., operante solo nel caso di responsabilità parziaria. Gli appelli, riuniti, sono stati rigettati con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese di giustizia, liquidate in euro 128,00 in solido.
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Nota della Redazione
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