Coefficiente del 2,44% per la polizia penitenziaria solo dal 2022 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 93 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 ha esteso al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto. La disposizione ha natura innovativa e non di interpretazione autentica, sicché opera una retroattività temperata: la riliquidazione si applica anche ai trattamenti già liquidati, ma con effetti limitati ai ratei maturati dal 1° gennaio 2022, senza arretrati antecedenti a tale data. Resta fermo l’orientamento che esclude l’applicabilità diretta dell’art. 54 al Corpo di polizia penitenziaria per il periodo anteriore.
Il Fatto
L’appellante, ex appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, collocato in quiescenza con un’anzianità utile al 31 dicembre 1995 inferiore a diciotto anni, aveva chiesto il riconoscimento del trattamento pensionistico con applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% in luogo del 35% applicato dall’INPS.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo aveva rigettato il ricorso. L’interessato ha proposto appello, invocando la legge n. 234/2021 e una lettura costituzionalmente orientata delle norme pensionistiche di maggior favore, estese a tutti i Corpi di polizia. L’INPS ha chiesto il rigetto, richiamando la Corte cost. n. 33/2023 e la portata non retroattiva della novella.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ricostruisce anzitutto il quadro anteriore alla riforma. L’orientamento maggioritario delle sezioni contabili negava l’applicabilità dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale del Corpo di polizia penitenziaria, essendo la norma destinata al solo personale militare. La legge n. 395/1990 aveva ricondotto quel personale alle forze di polizia, con applicazione delle norme degli impiegati civili dello Stato in quanto compatibili, e l’art. 56, comma 3, d.lgs. n. 443/1992 richiamava il solo art. 52 del testo unico. Ne derivava l’applicazione del regime proprio del personale civile, salvi gli istituti espressamente previsti.
Il Collegio richiama le Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, che avevano enunciato il coefficiente del 2,44% per il personale militare, e rileva che nelle more del giudizio è entrata in vigore la legge n. 234/2021, che ha esteso il medesimo coefficiente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, in ragione della specificità delle funzioni del comparto sicurezza e difesa.
La Corte affronta il nodo centrale della decorrenza. La norma non è di interpretazione autentica ma innovativa. Le sezioni centrali d’appello ne hanno elaborato una lettura di retroattività temperata: la riliquidazione opera anche per i trattamenti liquidati prima dell’entrata in vigore, ma con effetti dal 1° gennaio 2022. Tale soluzione è coerente con la copertura finanziaria, calcolata includendo il personale cessato entro il 2021, ed è stata confermata dalla Corte cost. n. 33/2023, che ha precisato la non retroattività della riliquidazione, operante solo dal rateo di gennaio 2022.
Il Collegio, condividendo tale orientamento e assorbita ogni altra questione, accoglie parzialmente l’appello e riconosce il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione, sulla quota retributiva, del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile maturato al 31 dicembre 1995, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e senza arretrati antecedenti. Sugli importi arretrati spettano interessi di legge e rivalutazione monetaria. Le spese di lite del grado sono compensate per reciproca soccombenza e mutamento del quadro normativo e giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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