Conto giudiziale azioni: legittimato è il titolare della disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 85 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Per le partecipazioni di enti locali, in mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione, assume la veste di agente contabile il sindaco o il presidente dell’ente, ovvero il loro delegato, ai sensi dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto reso da soggetto privo della legittimazione, non essendo qualificabile come consegnatario. Il conto giudiziale va reso anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale è chiamata a pronunciarsi sulla procedibilità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari, reso dal direttore generale di una società partecipata da un Comune. Il conto riguarda l’esercizio 2022 ed è stato depositato dalla stessa società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso la questione al Collegio ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., segnalando un più recente orientamento contabile secondo cui la resa del conto spetta non a chi detiene materialmente i titoli, ma a chi ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha concluso per l’improcedibilità, per difetto di legittimazione del soggetto che ha reso il conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’agente contabile consegnatario di azioni. La giurisprudenza contabile ha precisato che tale figura coincide con il soggetto che ha la disponibilità giuridica dei titoli e delle quote, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista, e non con chi ne cura la mera detenzione.

L’attività del consegnatario è dunque di gestione, non di custodia. Egli rappresenta l’ente alle riunioni societarie e esercita i diritti connessi alla partecipazione. Ne deriva che, per il Comune, in assenza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, la veste di agente contabile spetta al sindaco, organo di vertice dell’amministrazione, o al suo delegato, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016.

Da tale qualificazione discendono conseguenze sul contenuto del conto. Esso deve indicare la consistenza dei titoli in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con le relative variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dagli enti titolari delle partecipazioni. La Corte ribadisce inoltre che il conto va reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.

Poiché il conto in esame è stato reso dal direttore generale della società partecipata, soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari, il Collegio ne ha dichiarato l’improcedibilità. Nessuna pronuncia sulle spese, in ragione del tenore della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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