Coefficiente 2,44% per la Polizia penitenziaria solo dal gennaio 2022 (Corte dei Conti Sez. III App. n. 97 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 ha portata innovativa e non di interpretazione autentica: esso estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile già elaborato per il personale militare. Ne deriva una retroattività temperata: la riliquidazione della quota retributiva calcolata col sistema misto è riconosciuta anche ai trattamenti pensionistici liquidati prima dell’entrata in vigore della disposizione, ma i relativi effetti decorrono soltanto dal 1° gennaio 2022, senza arretrati per il periodo anteriore. Resta fermo che, prima di tale intervento normativo, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 non era applicabile al Corpo di polizia penitenziaria, destinatario del trattamento previdenziale proprio del personale civile.
Il Fatto
Un assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria, in quiescenza, aveva chiesto il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico con applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo del 35% applicato dall’INPS ex art. 44, comma 1, del medesimo testo unico. L’anzianità utile maturata al 31 dicembre 1995 era pari a 13 anni e 3 mesi, dunque inferiore a diciotto anni.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con sentenza n. 35/2021, aveva rigettato il ricorso. L’interessato ha proposto appello deducendo la violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e invocando l’efficacia retroattiva della legge n. 234/2021. L’INPS ha resistito, sostenendo la portata solo innovativa della novella e la sua applicabilità ai soli ratei decorrenti dal gennaio 2022.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda il calcolo della quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, per il personale cessato dal servizio con anzianità inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995. Le Sezioni riunite n. 1/2021/QM avevano enunciato il principio del computo dell’effettivo numero di anni maturati, con il coefficiente del 2,44%, e la n. 12/2021/QM lo aveva esteso ai militari con anzianità inferiore a quindici anni.
Prima dell’intervento legislativo, l’orientamento maggioritario delle sezioni d’appello negava l’applicabilità dell’art. 54 al Corpo di polizia penitenziaria. L’art. 1 della legge n. 395/1990 aveva qualificato il Corpo come forza di polizia, destinataria delle norme degli impiegati civili dello Stato in quanto compatibili, e l’art. 56, comma 3, del d.lgs. n. 443/1992 aveva richiamato, ai soli fini del diritto a pensione normale, il solo art. 52 del testo unico. Il Collegio ricorda inoltre che, dopo la smilitarizzazione, è rimasto applicabile il regime dell’art. 6 della legge n. 1543/1963, richiamato dall’art. 14, comma 2, della legge n. 395/1990 e dal d.lgs. n. 179/2009.
La Corte ha poi escluso che la circostanza dell’appartenenza del disciolto Corpo degli agenti di custodia all’ordinamento militare al momento dell’arruolamento potesse condurre a esiti diversi, perché il diritto a pensione sorge quando si verificano i presupposti soggettivi e contributivi previsti dalla legge. Lo stesso fluire del tempo giustifica discipline differenziate, senza violazione dell’art. 3 Cost.
Nelle more del giudizio è entrato in vigore l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, che ha esteso al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile il coefficiente elaborato per i militari. Il Collegio ne afferma la portata innovativa, non di interpretazione autentica, e condivide l’orientamento delle sezioni centrali d’appello che vi leggono una retroattività temperata: applicazione anche ai trattamenti già liquidati, con effetti dal 1° gennaio 2022. La conclusione è coerente con la copertura finanziaria, calcolata includendo il personale cessato entro il 2021, e con la pronuncia della Corte costituzionale n. 33/2023, che ha precisato l’applicazione non retroattiva della norma.
In parziale accoglimento dell’appello, la Corte riconosce il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2022, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, senza arretrati antecedenti. Sugli importi maturati spettano interessi di legge e rivalutazione monetaria ex art. 167, comma 3, c.g.c., secondo i principi delle SS.RR. n. 10/2002/QM. Le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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