Coefficiente del 2,44% sulla quota retributiva della pensione mista dei militari (Corte dei Conti Sez. III App. n. 92 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni, deve essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data. A ogni anno utile si applica il coefficiente di rendimento annuo del 2,44%, e non quello del 2,445%. Il beneficio previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 spetta al personale militare anche quando sia cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità. Il coefficiente è unico e non ammette incrementi frazionari.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, in parziale accoglimento del ricorso di un ex militare dell’Arma dei Carabinieri, aveva condannato l’INPS a riliquidare il trattamento pensionistico applicando alla quota retributiva l’aliquota annua di rendimento del 2,445% per gli anni di servizio utile maturati sino al 31.12.1995. La stessa sentenza aveva riconosciuto gli arretrati, maggiorati di interessi legali e, nei limiti del maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, con compensazione delle spese.

L’INPS ha impugnato la decisione davanti alla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, deducendo la violazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995. Il motivo verteva sull’unico punto del coefficiente: la misura corretta, secondo l’appellante, è quella del 2,44% fissata dalle Sezioni Riunite con la pronuncia n. 1/2021/QM, non quella del 2,445% adottata dal giudice di prime cure. L’appellato non si è costituito nel grado di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara in rito la contumacia dell’appellato, ritualmente evocato nel giudizio. Passa poi all’esame dell’unico motivo, che reputa parzialmente fondato. Il fulcro della decisione è la corretta lettura del principio enunciato dall’organo nomofilattico contabile con la sentenza n. 1/2021/QM.

Le Sezioni Riunite avevano stabilito che la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto in favore del personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità, e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità tra i quindici e i diciotto anni, va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati a quella data, applicando per ogni anno utile il coefficiente del 2,44%. Da quella lettura la Corte trae due corollari.

Il primo: l’aliquota del 2,44% sulla quota retributiva va riconosciuta al personale militare cui si riferisce l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, anche se cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali. Il secondo: il coefficiente annuo applicabile è quello del 2,44% e non del 2,445%, come erroneamente disposto dal giudice di prime cure.

L’appello è dunque accolto in parte qua. La sentenza impugnata è riformata e viene dichiarato il diritto dell’appellato a vedersi applicato, sulla quota parte della pensione calcolata con il sistema retributivo, il coefficiente annuo di rendimento del 2,44%, nei termini stabiliti dalle Sezioni Riunite. Resta impregiudicata ogni questione su interessi legali e rivalutazione monetaria.

Quanto alle spese di difesa, la novità introdotta dal recente intervento dell’organo nomofilattico ne giustifica l’integrale compensazione, in applicazione dell’art. 31, comma 3, c.g.c.. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 legge n. 533/1973.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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