Inapplicabilità aliquota 44 per cento al sistema retributivo ex art 54 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 58 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pensionato il cui trattamento sia stato liquidato interamente con il sistema retributivo, per aver maturato alla data del 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni, non può invocare l’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. Tale disposizione opera, infatti, esclusivamente con riferimento alla quota retributiva della pensione calcolata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, restando irrilevante per le pensioni interamente retributive, che non si compongono di una quota retributiva parametrata all’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e di una quota contributiva riferita alle anzianità successive. Il coefficiente di rendimento elaborato dalle Sezioni riunite della Corte per il personale militare e successivamente esteso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile presuppone parimenti l’applicazione del sistema misto a soggetti con meno di diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di liquidazione emesso dalla Direzione provinciale INPS di Viterbo in data 23 novembre 2015, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico con attribuzione, alla parte retributiva della pensione, dell’aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31 dicembre 1995, oltre agli arretrati e agli accessori di legge.
L’INPS si è costituito deducendo l’infondatezza del ricorso, sul rilievo che il ricorrente non rientra nella platea dei destinatari del ricalcolo, essendo pacifico tra le parti che lo stesso è titolare di pensione liquidata con il sistema retributivo. La questione centrale riguarda dunque l’ambito di applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 e la sua compatibilità con il criterio di calcolo interamente retributivo.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dall’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, che per i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995 prevede la determinazione della pensione con il c.d. sistema misto, dato dalla somma di una quota calcolata secondo il sistema retributivo per le anzianità anteriori e di una quota calcolata secondo il sistema contributivo per le anzianità successive.
Il successivo comma 13 della medesima disposizione stabilisce che i lavoratori con anzianità contributiva di almeno diciotto anni al 31 dicembre 1995 liquidano la pensione interamente secondo il sistema retributivo. Da questa distinzione il giudice ricava che l’applicazione del criterio interamente retributivo risulta irrimediabilmente ostativa all’operare dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973.
La ragione è strutturale: nella pensione interamente retributiva non è dato rinvenire una quota retributiva parametrata all’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 e una quota contributiva riferita alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1996. Il pensionato è già destinatario dei benefici propri del sistema interamente retributivo. La Corte richiama in termini le pronunce della Sez. II d’appello n. 405/2022, n. 310/2022, n. 110/2022, n. 482/2021 e n. 99/2021.
Il giudice sottolinea inoltre che il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile, elaborato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM per il personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità, e successivamente esteso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile dall’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, si riferisce espressamente al calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto in favore di personale con meno di diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, come confermato dalla Sez. II d’appello n. 604/2022.
Ne consegue la reiezione del ricorso, con compensazione delle spese di lite e nulla per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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