Conto giudiziale irregolare senza parifica e discarico negato (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 183 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale è dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione di appartenenza dell’agente contabile. Essa costituisce un sub-procedimento interno che assume autonoma rilevanza sostanziale e non può risultare dalla mera apposizione di un timbro privo di firma, né essere sostituita dal visto di regolarità amministrativo contabile ex art. 623 del R.D. n. 827/1924. L’omessa parificazione, come l’omessa trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., è adempimento che incombe sull’Ente e non sull’agente contabile. Pur in assenza di ammanchi, il conto irregolare non può essere dichiarato regolare e l’agente non può essere ammesso a discarico.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione della riscossione dei corrispettivi per il rilascio di copie, resa da un agente contabile per conto di un Archivio di Stato, per il periodo 01.01.2018-31.12.2018. Il conto, sottoscritto dall’agente e munito del visto di regolarità amministrativo contabile del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, era stato depositato nel 2019.

Con una relazione di irregolarità, il Magistrato istruttore ha chiesto l’iscrizione a ruolo del conto, rilevando il difetto dell’attestazione di parificazione prevista dall’art. 622 reg. cont. St. e la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c.. All’udienza pubblica il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che il conto è stato sottoscritto dall’agente contabile che lo ha reso e reca il visto di regolarità amministrativa e contabile ex art. 623 del R.D. n. 827/1924, ma non risulta parificato: presenta soltanto un timbro, senza firma, dell’Ufficio del quale faceva parte l’agente.

La parificazione viene qualificata come dichiarazione certificativa della concordanza dei conti, appositamente riveduti, con le scritture detenute dall’amministrazione. Per i conti erariali essa è svolta all’interno della stessa amministrazione di appartenenza dell’agente contabile, all’esito di una procedura distinta dal successivo riscontro della ragioneria territorialmente competente.

Richiamando l’orientamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (parere n. 4/2020/CONS), il Collegio ricostruisce la parifica come procedimento complesso, che comprende tanto la concordanza attestata dall’amministrazione di appartenenza, quanto il visto di regolarità amministrativo contabile rilasciato dagli organi esterni. La verifica di concordanza integra così un sub-procedimento interno che assume autonoma rilevanza sostanziale.

Ne deriva che tale verifica non può risultare dalla mera apposizione di un timbro, né essere validamente sostituita dal controllo di regolarità ex art. 623 del R.D. n. 827/1924. La Corte precisa inoltre che si tratta di un adempimento che incombe sull’Ente, la cui omissione non può essere imputata all’agente contabile.

All’Amministrazione, e non all’agente, è riferibile anche la seconda irregolarità: la mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione, prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., secondo l’orientamento già espresso dalla stessa Sezione (sentenza n. 198/2024) e con il contenuto delineato dalla ordinanza n. 15/2023. Pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare né l’agente ammesso a discarico; in assenza di condanna, non si provvede sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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