Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 50 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando sia titolare di un debito di custodia, cioè quando gestisca un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative. Il consegnatario con mero debito di vigilanza, addetto alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso immediato, è qualificabile come agente amministrativo e non contabile. In tale ipotesi mancano i presupposti normativi per la resa del conto e il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione, per l’esercizio finanziario 2022, di un agente contabile in servizio presso un Comune, quale consegnataria di beni mobili di un settore dell’ente. Il conto è stato trasmesso all’Amministrazione con ampio ritardo e da questa depositato presso la Sezione giurisdizionale.

Il magistrato istruttore, rilevata l’insussistenza di elementi per una proposta di discarico, ha deferito il conto al Collegio, osservando che la gestione ricomprendeva attrezzature, sistemi informatici e arredamenti in uso presso l’ufficio di pertinenza, e non beni custoditi in un deposito. L’agente ha chiesto che il conto fosse dichiarato inammissibile o improcedibile; il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

La questione attiene alla riconducibilità della posizione dell’agente alla categoria dei consegnatari con debito di custodia, unica idonea a fondare l’obbligo di resa del conto. Il Collegio muove dall’art. 93 del T.U.E.L., che impone il conto agli agenti contabili che abbiano maneggio di pubblico denaro o siano incaricati della gestione dei beni degli enti locali.

Il riferimento letterale alla “gestione” e ai “beni” senza distinzione è ampio, ma non supera il principio consolidato per cui solo i consegnatari con debito di custodia sono tenuti alla resa. In senso opposto opera l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude il conto per chi ha in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002, che espressamente sottrae al conto i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza.

La Corte distingue le due figure. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, con competenza sulla mera sorveglianza del corretto impiego dei beni in uso e sulla gestione delle scorte destinate all’uso immediato, nei limiti funzionali alle esigenze dell’ufficio.

Se la giacenza eccede per qualità o quantità la ragionevole necessità di funzionamento, essa è finalizzata al rifornimento continuativo e integra una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di conto. Nel caso concreto, i beni elencati erano in uso presso l’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni e non custoditi in un deposito per successiva distribuzione; la sola elencazione inventariale non prova la gestione di magazzino.

Ne consegue che sulla consegnataria gravava un mero obbligo di vigilanza, con caduta dei presupposti per la resa del conto giudiziale. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile; le spese processuali sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., essendo la decisione limitata a questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *