Perequazione pensioni 2011 fuori dal blocco del d.l. n. 201/2011 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 143 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il blocco della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici introdotto dall’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011, opera esclusivamente per gli anni 2012 e 2013. Per l’annualità 2011 la maggiorazione perequativa non incontra alcun impedimento legislativo e va corrisposta con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo. La decorrenza dell’erogazione non delimita l’an del diritto: l’aumento entra nella sfera giuridico-patrimoniale del pensionato già nell’annualità cui si riferisce, mentre il differimento al 1° gennaio successivo riguarda il solo momento della corresponsione.
Il Fatto
La vicenda riguarda una pensionata che ha chiesto il riconoscimento della perequazione automatica relativa all’anno 2011, con decorrenza dal 1° gennaio 2012. Il giudice monocratico presso la Sezione giurisdizionale per la Campania ha accolto il ricorso, ritenendo che l’Istituto previdenziale avesse applicato erroneamente il blocco previsto dall’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011 anche ai miglioramenti concernenti l’anno 2011, che la norma non contemplava.
Avverso tale pronuncia l’Istituto previdenziale ha proposto appello, deducendo la violazione della disposizione richiamata e sostenendo che il blocco operava sin dal gennaio 2012, con conseguente regolare erogazione della perequazione per il 2011.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha respinto l’appello, muovendo dalla ricostruzione del meccanismo di calcolo. Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992, l’importo delle prestazioni pensionistiche è adeguato annualmente all’aumento del costo della vita con effetto dal 1° novembre di ogni anno, termine poi differito al 1° gennaio successivo dall’art. 14, comma 1, della l. n. 724/1994. La percentuale è fissata con decreto ministeriale, salvo conguaglio.
In questo contesto è intervenuto l’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011, che per gli anni 2012 e 2013 ha escluso la rivalutazione automatica per le pensioni superiori a tre volte il minimo. La limitazione è stata poi mitigata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 e dal conseguente d.l. n. 65/2015, che ha consentito il parziale recupero della perequazione per gli anni interessati dal blocco.
Il Collegio ha ritenuto non condivisibile la tesi dell’Istituto secondo cui il riferimento all’anno 2010 contenuto nei decreti ministeriali del 19 novembre 2010 e del 18 gennaio 2012 andrebbe inteso come anno di attribuzione della perequazione. La decorrenza differita al 1° gennaio successivo attiene al momento della corresponsione, non all’an del diritto, rimasto immutato nella sua cadenza annuale. L’aumento entra nella sfera giuridico-patrimoniale del pensionato già nell’annualità di riferimento.
I decreti ministeriali richiamati, che fissano la percentuale dell’1,6%, con decorrenza gennaio 2011 per l’1,4% e gennaio 2012 per lo 0,2% a titolo di conguaglio, si riferiscono pertanto al beneficio spettante per l’anno 2010 e non per il 2011. Il tenore letterale del d.m. 19 novembre 2010 conferma tale lettura. Quanto alla sentenza n. 70/2015, essa ha considerato la perequazione con riguardo alle sole annualità 2012 e 2013, sicché le locuzioni valorizzate dall’appellante provenivano dagli atti di rimessione.
La Sezione ha infine escluso che considerazioni di natura economico-finanziaria possano incidere sulla tutela del diritto, rientrando esse nella discrezionalità del legislatore. L’appello è stato respinto, con conferma della sentenza gravata e spese compensate ex art. 31, comma 3, c.g.c., data la novità della questione.
Nota della Redazione
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