Perequazione pensioni e blocco 2012-2013: il rateo 2011 resta dovuto (Corte dei Conti Sez. II App. n. 142 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il blocco della perequazione automatica introdotto dall’art. 24, comma 25, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, opera per le sole annualità 2012 e 2013 e non incide sul diritto alla perequazione maturato per l’anno 2011. Il differimento al 1° gennaio dell’anno successivo disposto dall’art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 riguarda la decorrenza della corresponsione e non l’an del diritto, già entrato nella sfera giuridico-patrimoniale del pensionato nell’annualità di riferimento. Le considerazioni di equilibrio della finanza pubblica non possono fondare un’interpretazione restrittiva della norma, risolvendosi in una scelta riservata al legislatore.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico superiore a tre volte il minimo, ha chiesto il riconoscimento della perequazione automatica relativa all’anno 2011, da corrispondere con decorrenza 1° gennaio 2012. Il giudice monocratico della Sezione giurisdizionale per la Campania ha accolto il ricorso, ritenendo che il blocco introdotto dal d.l. n. 201/2011 riguardasse le sole annualità 2012 e 2013.
L’INPS ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 24 del d.l. n. 201/2011 e sostenendo che il meccanismo dei decreti ministeriali del 2010 e del 2012 avesse già assicurato l’erogazione del beneficio per il 2011. La questione approda così al giudice centrale d’appello per la definizione dell’esatto perimetro temporale della limitazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il meccanismo della perequazione automatica. Ai sensi dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, gli importi pensionistici sono adeguati annualmente al costo della vita con effetto dal 1° novembre di ogni anno, termine poi differito al 1° gennaio successivo dall’art. 14, comma 1, della legge n. 724/1994. La percentuale di aumento è fissata con decreto ministeriale, salvo conguaglio.
Su questo impianto è intervenuto l’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201/2011, che per gli anni 2012 e 2013 ha escluso la rivalutazione per le pensioni superiori a tre volte il minimo. La limitazione è stata poi mitigata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 e dal conseguente d.l. 21 maggio 2015, n. 65, convertito dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, che ha introdotto i commi 25-bis e 25-ter consentendo il parziale recupero della perequazione per gli anni del blocco.
La Corte respinge la tesi dell’Istituto secondo cui il riferimento all’anno 2010 contenuto nei decreti ministeriali andrebbe inteso come annualità di attribuzione del beneficio. L’argomento non è conforme al dettato legislativo: la decorrenza differita al 1° gennaio dell’anno successivo attiene al momento della corresponsione, non alla titolarità del diritto, che resta scandito dalla cadenza annuale dell’art. 11 del d.lgs. n. 503/1992. Ne deriva che i decreti richiamati si riferiscono al beneficio spettante per l’anno 2010 e non per il 2011.
Anche il richiamo ai passaggi della sentenza n. 70/2015 è superato: il giudice delle leggi ha considerato la perequazione con riguardo alle sole annualità 2012 e 2013, e le espressioni utilizzate dall’appellante provengono dagli atti di rimessione. Quanto alle conseguenze sulla spesa pensionistica, esse non possono orientare l’interpretazione delle norme applicabili, rientrando nella discrezionalità del legislatore il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti. L’appello è quindi respinto, con spese compensate ex art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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