Il conto giudiziale irregolare non è approvato anche in assenza di ammanchi (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 168 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto ha ad oggetto l’accertamento della regolarità dei conti giudiziali resi da coloro che hanno maneggio di denaro o beni pubblici, non già l’operato dell’agente contabile sotto il profilo della sua eventuale responsabilità. L’assenza di ammanchi non esclude la declaratoria di irregolarità del conto e il mancato discarico, allorché il conto non sia idoneo a integrare i presupposti di chiarezza e intelligibilità richiesti dall’art. 140, comma 2, c.g.c.. L’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di rendicontazione e alla completa e idonea rappresentazione dei fatti di gestione. Il giudizio di conto si estingue solo decorso il termine quinquennale di cui all’art. 150, comma 1, c.g.c. tra il deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale e la relazione di irregolarità.
Il Fatto
L’agente contabile, cassiere dell’Istituto Zooprofilattico, rendeva il conto giudiziale per la gestione delle riscossioni relative all’esercizio 2019, ultima gestione. A seguito dell’istruttoria, il magistrato inquirente rilevava plurimi profili di irregolarità formale e sostanziale, pur in assenza di ammanchi. L’agente chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale e, nel merito, la regolarità del conto e il discarico. Interveniva l’Ente di appartenenza, sostenendo la conformità della gestione alle prassi operative interne e alle istruzioni regionali.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti rigetta l’eccezione preliminare di estinzione del giudizio: il termine quinquennale di cui all’art. 150, comma 1, c.g.c. decorre dal deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale e non già dalla resa del conto all’Amministrazione. Nella specie, tra il deposito del conto e la relazione di irregolarità non era decorso il quinquennio.
Il Collegio chiarisce che il giudizio di conto non ha ad oggetto, se non in via indiretta, l’operato dell’agente e le sue eventuali responsabilità. La finalità del giudizio è la verifica della regolarità della gestione pubblica, sicché il conto deve rappresentare i risultati della gestione in modo chiaro e intellegibile, come positivizzato dall’art. 140, comma 2, c.g.c.. La conformità alle prassi amministrative interne non può giustificare la violazione degli obblighi legali di rendicontazione.
Nel merito, la Corte individua diverse irregolarità che impediscono l’approvazione del conto ai sensi dell’art. 149, comma 2, c.g.c.: la tardiva parificazione da parte dell’Ente, avvenuta dopo l’approvazione del bilancio di esercizio, in violazione dell’art. 74 R.D. n. 2440/1923; la discrepanza tra la giacenza risultante dal registro di cassa e quella indicata nel conto corrente, esemplificativa dell’indebita commistione tra la gestione delle riscossioni e quella del fondo economale; la mancata chiusura in pareggio del conto; il passaggio di consegne avvenuto senza l’intervento di un funzionario dell’Ente, in violazione dell’art. 182, comma 2, R.D. n. 827/1924, la cui presenza non costituisce mero adempimento formale.
La mancata trasmissione della relazione dell’organo interno di controllo ex art. 139, comma 2, c.g.c. non è riferibile all’agente contabile ma all’Amministrazione, che avrebbe dovuto provvedere alla sua predisposizione e all’invio alla Sezione giurisdizionale. Tale irregolarità non incide, tuttavia, sulla valutazione complessiva del conto, che resta irregolare per le altre violazioni accertate. La Corte dichiara pertanto irregolare il conto e non ammette a discarico l’agente contabile, pur in assenza di ammanchi e di criticità sostanziali.
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Nota della Redazione
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