Responsabilità erariale presidente associazione per compensi violanti gratuità cariche sociali (Corte dei Conti Sez. I App. n. 69 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento di compensi in favore del presidente di un’associazione, deliberati dal consiglio direttivo in violazione del principio di gratuità delle cariche sociali, integra danno erariale risarcibile. L’indennità sostitutiva prevista dalla normativa di settore può essere erogata solo in via eccezionale e residuale, per il raggiungimento di obiettivi specifici non perseguibili con il normale impegno volontaristico, previa autorizzazione assembleare e con relazione conclusiva sull’attività svolta. Spetta al convenuto, quale eccezione in senso proprio, l’onere di provare la compensatio lucri cum damno, che non può risolversi in risparmi ipotetici ma deve comportare un arricchimento reale.

Il Fatto

La Procura contabile conveniva in giudizio, davanti alla Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, il presidente e alcuni componenti del consiglio direttivo di un’associazione di soccorso alpino, chiedendone la condanna al pagamento di complessivi € 142.190,00, oltre rivalutazione e interessi. Due le poste di danno: la prima, di € 85.580,00, corrispondente ai compensi erogati al presidente in esecuzione di contratti di lavoro a progetto e di collaborazione coordinata e continuativa; la seconda, di € 56.610,00, relativa a compensi per attività di tecnico di elisoccorso, istruttore provinciale e guardia attiva.

Dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione e la successiva affermazione della giurisdizione contabile da parte della Sezione d’appello, la Sezione territoriale, con sentenza n. 78/2022, accoglieva parzialmente la domanda e condannava il presidente, a titolo di dolo, al pagamento della prima posta, oltre a taluni consiglieri in via sussidiaria e a titolo di colpa grave. Il presidente proponeva appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello rigetta il gravame, confermando integralmente l’impianto della decisione di primo grado. In via preliminare, dichiara la contumacia degli appellati non costituiti, ai sensi dell’art. 93 del codice di giustizia contabile, e prende atto del passaggio in giudicato della pronuncia relativa alla seconda posta di danno, non impugnata dalla Procura, con conseguente rinuncia all’azione in parte qua.

Quanto all’eccepita inammissibilità dell’appello, il Collegio esclude la violazione dell’art. 190, comma 2, del cod. giust. cont. L’atto, pur con tecnica redazionale articolata, indica i passaggi logico-motivazionali censurati e offre una diversa lettura dei fatti e delle disposizioni, consentendo di individuare le critiche rivolte alla sentenza.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 54 del Regolamento Generale del CNSAS impone la gratuità delle cariche sociali, salvo rimborso spese, ammettendo solo in via eccezionale un’indennità sostitutiva per responsabili di struttura e figure qualificanti, subordinata all’autorizzazione dell’Assemblea nazionale o regionale. Il Regolamento attuativo e le Linee Guida del 15 dicembre 2012 ribadiscono che l’indennizzo è possibile solo per obiettivi non perseguibili con il normale impegno volontaristico, richiedenti tempo ed energie superiori all’ordinario.

Nel caso concreto, i contratti risultano privi dei requisiti prescritti: oggetto vago e generico, assenza di obiettivi specifici, mancanza delle relazioni di fine incarico, proroga disposta in contrasto con l’art. 3 del Regolamento attuativo, liquidazione anticipata del compenso prima della verifica dei risultati, sovrapponibilità degli incarichi con quelli affidati a un consulente esterno. Il Collegio condivide la qualificazione del nesso causale: la partecipazione del presidente al danno non risiede nella percezione del compenso, ma nella deliberazione dello stesso, illustrando in sede consiliare una situazione diversa da quella contrattualmente definita.

Infine, la Corte respinge il secondo motivo, relativo alle utilità asseritamente conseguite dalla struttura. Spetta al convenuto fornire la prova della compensatio lucri cum damno, quale eccezione in senso proprio ex art. 2697, comma 1, c.c., prova nella specie assente, non potendosi i vantaggi concretizzare in risparmi ipotetici. L’appello è dunque rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio, liquidate in euro 144,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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