Controllo successivo della Corte dei conti e tardiva trasmissione dell’atto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 84 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione di dare comunque seguito all’atto. Non integra tale presupposto la divergenza meramente formale o procedurale concernente i tempi di trasmissione dell’atto al controllo preventivo. Il tardivo inoltro del provvedimento, che abbia reso impossibile l’esercizio del controllo preventivo della RTS, non legittima di per sé l’attivazione del controllo successivo della magistratura contabile, né può esservi controllo successivo quando il dirigente non abbia esplicitamente chiesto di dare corso all’atto sotto la propria responsabilità nel termine perentorio di legge.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia trasmetteva alla Sezione regionale di controllo il Contratto n. 5916 del 1° settembre 2021 dell’Istituto Comprensivo Statale di Dolo, concernente l’assunzione a tempo indeterminato di un docente, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. L’atto era stato restituito privo del visto perché inviato, per il controllo preventivo, in data successiva alla sua adozione, in violazione dell’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 123/2011. Il dirigente scolastico aveva chiesto di dare seguito al provvedimento assumendosene la responsabilità.
Il deferimento riguardava complessivamente 78 provvedimenti di amministrazioni scolastiche della provincia di Venezia, accomunati dalla medesima criticità: la RTS non aveva esercitato il controllo preventivo di propria competenza per la sola ragione della tardività dell’invio. L’Ufficio di controllo chiedeva il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti.
La Motivazione della Corte
La Sezione afferma anzitutto la propria competenza, rilevando che la questione è territorialmente circoscritta alla sola RTS di Venezia e che non risultano precedenti analoghi nella banca dati della Corte. Nel merito, la Corte ricostruisce la struttura della procedura delineata dall’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011: il controllo successivo presuppone un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo e il dirigente, che si traduca nell’esecuzione dell’atto nonostante le osservazioni impeditive.
La Corte richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 9/Contr/2012, che individua la funzione della magistratura contabile come garante della corretta gestione del bilancio dello Stato, chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni formulate ovvero il corretto esercizio della facoltà del dirigente di non conformarvisi. Da ciò la Sezione deduce che restano irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfocino in un reale contrasto interpretativo e che il controllo non può essere attivato quando manchi l’esplicita richiesta del dirigente di dare ulteriore corso all’atto sotto la propria responsabilità.
La Corte esamina la giurisprudenza contabile invocata dalla RTS — in particolare la deliberazione della Sezione di controllo per la Sardegna n. 104 del 20/10/2020/SUCC e la deliberazione della Sezione veneta n. 4/2022/PREV — e la ritiene inconferente: si trattava di fattispecie in cui il ritardo nella trasmissione si accompagnava a plurime illegittimità sostanziali, ovvero di atti comunque scrutinati nel merito. Nella specie, invece, la RTS non ha contestato profili di regolarità amministrativa e contabile, ma solo la tempistica dell’invio, per la quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche.
La Sezione aggiunge un ulteriore profilo ostativo: il termine perentorio di 30 giorni entro cui il dirigente può disporre di dare seguito al provvedimento superando le osservazioni della RTS non è stato rispettato, essendo la richiesta di registrazione intervenuta diversi mesi dopo l’osservazione. Il caso esula dunque dal perimetro applicativo dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, con conseguente dichiarazione di non luogo a provvedere e restituzione dell’atto.
Nota della Redazione
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