Giudicato implicito e supplemento di pensione: appello infondato (Corte dei Conti Sez. II App. n. 171 del 05.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato implicito copre non solo le ragioni di fatto e di diritto esplicitamente dedotte, ma anche tutte le questioni che, pur non prospettate specificamente, costituiscono premessa logica necessaria della decisione. Ne consegue che la valutazione contenuta nella motivazione di una sentenza passata in giudicato, quando si presenti come presupposto giuridico della domanda successivamente proposta, condiziona l’esito di quest’ultima. È pertanto inammissibile per violazione del giudicato la domanda di supplemento di pensione già implicitamente esclusa, per il medesimo periodo contributivo, in un precedente giudizio definito con pronuncia favorevole all’Istituto previdenziale. La questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata è, in tal caso, irrilevante per difetto di rilevanza.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione di anzianità liquidata con il sistema retributivo a far data dal 1° gennaio 1996 quale ex iscritto CPDEL, ha agito davanti alla Corte dei conti per ottenere, in relazione ai contributi versati dal 23 settembre 1996 al 31 agosto 2011 per il servizio prestato come cancelliere presso un ufficio del giudice di pace, il riconoscimento del diritto al supplemento di pensione o, in subordine, alla riliquidazione del trattamento.

La Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con sentenza n. 245/2022, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del giudicato formatosi in relazione a una precedente pronuncia della Sezione III d’appello, confermata in sede di revocazione. Il pensionato ha proposto appello censurando la ritenuta sussistenza del giudicato implicito, l’omessa decisione sull’autonoma domanda di ricalcolo e, in via subordinata, il rigetto della questione di legittimità costituzionale. L’INPS ha chiesto il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti ha confermato la statuizione di primo grado, ricostruendo anzitutto il rapporto tra le due iniziative giudiziarie. Il giudizio anteriore, definito con la sentenza della Sezione III n. 234/2018 — a sua volta oggetto di vana revocazione con la sentenza n. 131/2020 — era volto a ottenere, per il medesimo periodo contributivo, il riconoscimento della pensione supplementare di vecchiaia ex art. 1, comma 20, legge n. 335/1995. Quel giudice aveva escluso l’applicabilità della norma in ragione della fruizione di un trattamento liquidato integralmente con il sistema retributivo, avendo il pensionato maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva utile superiore ai diciotto anni.

Punto decisivo della motivazione è il rilievo che la pronuncia anteriore non si era limitata a esaminare la pensione supplementare. Il giudice d’appello aveva esplicitamente escluso anche la spettanza del supplemento di pensione, meccanismo previsto in favore dei soli lavoratori dipendenti del settore privato, e la possibilità di procedere alla riliquidazione, chiarendo che, una volta liquidata la pensione, questa non può essere riliquidata facendo rivivere contributi già utilizzati per il riconoscimento del diritto, se non nei casi tassativi legislativamente previsti e ritenuti insussistenti.

Da qui la conclusione della Corte: le questioni prospettate nel nuovo giudizio avevano già ricevuto, nel primo, una valutazione giudiziale negativa. Tale valutazione non integra una semplice affermazione incidentale, ma è il prodotto di meditata disamina dei possibili istituti applicabili alla fattispecie. Ciò che presentava i connotati del deducibile finisce così per coincidere con il dedotto, in ragione dell’esistenza di un rapporto indissolubile di dipendenza tra le due cause.

La Corte ha quindi affermato che l’accertamento contenuto nella motivazione della sentenza passata in giudicato riguarda questioni che si presentano come premessa logica e giuridica necessaria della decisione richiesta. Ne deriva il rigetto integrale dell’appello, con conferma della sentenza di primo grado e condanna alle spese liquidate in favore della difesa dell’INPS. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non esaminabile per difetto di rilevanza.

Nota della Redazione

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