Estinzione del giudizio contabile per mancata costituzione del nuovo difensore (Corte dei Conti Sez. II App. n. 172 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, ove il giudice rilevi la mancanza della procura o un difetto di rappresentanza o assistenza, assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, ovvero per il rilascio della procura alle liti. L’osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dalla prima notificazione. La mancata ottemperanza all’ordine del giudice determina l’estinzione della causa ai sensi dell’art. 111 c.g.c., dichiarabile anche d’ufficio. L’art. 182 c.g.c., come integrato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, ammette la sanatoria del vizio derivante dalla mancanza ab origine della procura, superando il precedente orientamento di legittimità.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria ha dichiarato inammissibile il ricorso con cui l’appellante chiedeva il ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, oltre agli arretrati e agli accessori di legge, compensando le spese.

Il soccombente ha proposto appello, dolendosi dell’erroneità della pronuncia e sostenendo che il diritto di azione non fosse subordinato alla previa istanza amministrativa, invocando un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina e l’orientamento delle sezioni di appello favorevole all’applicazione della norma a chi, al 31.12.1995, avesse maturato i requisiti per il sistema misto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che, dopo un primo rinvio per mancata comparizione, era pervenuta una nota con cui l’appellante aveva manlevato il proprio difensore ed esonerato dal presenziare. Il tenore della nota non esprimeva una chiara rinuncia agli atti del giudizio, sicché il Collegio aveva fissato, con ordinanza a verbale, il termine di trenta giorni per la costituzione di un nuovo difensore e rinviato la discussione, con onere di comunicazione dell’estratto del verbale alla parte personalmente.

La Corte richiama l’art. 182 c.g.c., applicabile al processo contabile per il rinvio dell’art. 29, comma 1, c.g.c., che consente la sanatoria del difetto di rappresentanza o assistenza mediante il rilascio della procura alle liti. Il testo, nella sua formulazione vigente, ammette la sanatoria anche del vizio derivante dalla mancanza ab origine della procura, che secondo la giurisprudenza di legittimità era escluso da ogni possibile sanatoria (Cass. Sez. Un. 21 dicembre 2022 n. 37434).

Tale orientamento è stato superato dal legislatore con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha modificato la norma già ritoccata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), prevedendone l’applicabilità ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023. La norma funge però da criterio interpretativo anche per i processi anteriori, come quello in esame.

Essendo perentorio il termine per la sanatoria del vizio conseguente alla mancata costituzione di un nuovo procuratore munito di mandato, la Corte conclude che la mancata ottemperanza all’ordine del giudice determina l’estinzione della causa. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d’ufficio, per cui non rileva la mancata eccezione dell’appellato, non costituito. L’appello è dichiarato estinto, con spese a carico della parte anticipataria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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