Riliquidazione pensione Polizia di Stato art 54 dPR 1092/1973 senza arretrati (Corte dei Conti Sez. II App. n. 168 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto. Tale disposizione opera anche in favore del personale già collocato a riposo, ma solo con decorrenza dal 1° gennaio 2022, non costituendo norma di interpretazione autentica e non essendo assistita da alcun motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare effetti retroattivi. Ne consegue il diritto alla riliquidazione dei ratei maturati da tale data, senza corresponsione di arretrati.
Il Fatto
Un ex assistente capo del Corpo della Polizia di Stato, cessato dal servizio il 2 gennaio 2018 con un’anzianità contributiva di quarantuno anni, sette mesi e ventisette giorni, di cui diciassette anni e tre mesi al 31 dicembre 1995, agiva in giudizio per ottenere la riliquidazione della parte retributiva del trattamento pensionistico secondo l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. L’INPS aveva applicato il meno favorevole regime dell’art. 44 del medesimo testo legislativo.
La Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia rigettava il ricorso, escludendo l’applicabilità della norma invocata al personale non militare. Il pensionato proponeva appello, chiedendo in via principale l’aliquota del 44% e, in subordine, quella del 2,44% per ogni anno utile, come individuata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 1/2021/QM.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta due profili tra loro conseguenziali: l’applicabilità dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 al personale della Polizia di Stato e i termini temporali di tale applicazione. Sul primo punto assume rilievo dirimente l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, che richiama espressamente l’interpretazione nomofilattica delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e riconduce il trattamento pensionistico delle forze di polizia a ordinamento civile nell’alveo della specificità riconosciuta dall’art. 19 della legge n. 183/2010.
Il Collegio osserva che il legislatore è così intervenuto sulla mancata estensione dell’art. 54 al personale della Polizia di Stato, applicato al medesimo personale, già militare, fino alla riforma dell’amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge n. 121/1981. Tale omissione non trovava giustificazione nella natura civile del Corpo, poiché l’art. 61 del d.P.R. n. 1092/1973 aveva già esteso l’efficacia dell’art. 54 al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e al Corpo forestale dello Stato, entrambi a ordinamento civile.
Quanto agli effetti temporali, la Sezione ritiene che la disposizione trovi applicazione anche in favore del personale già collocato a riposo al 31 dicembre 2021, ma esclusivamente in relazione ai ratei pensionistici maturati dall’entrata in vigore della norma, il 1° gennaio 2022. Il comma 101 non è norma di interpretazione autentica e non spiega effetti ex tunc: manca un motivo imperativo di interesse generale e non sussisteva alcuna ambiguità dell’art. 54 tale da giustificare un intervento retroattivo.
La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale sul divieto di ingiustificate disparità di trattamento e sulla tutela dell’affidamento, anche ai sensi dell’art. 6 CEDU. Nel caso concreto, all’appellante, con un’anzianità di diciassette anni e tre mesi al 31 dicembre 1995, va applicato il coefficiente di rendimento del 2,44% sulla quota retributiva, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e senza arretrati. La sentenza impugnata è riformata parzialmente; le spese sono compensate per la novità dell’intervento normativo.
Nota della Redazione
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