Resa del conto giudiziale: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 38 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, promosso ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il thema decidendum è limitato alla verifica dell’adempimento dell’obbligo di rendere il conto. Quando l’agente contabile ha depositato il documento contabile nel termine assegnato con decreto, il giudizio deve essere definito con sentenza dichiarativa di estinzione per cessata materia del contendere. Ogni valutazione di merito sulla regolarità e sull’analiticità del documento depositato, nonché l’acquisizione della parificazione del conto, è riservata alla fase di esame del conto ai sensi dell’art. 140 c.g.c. Il giudizio di resa del conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, in quanto regolato da norme che ne determinano la definizione mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza camerale.
Il Fatto
La Procura Regionale ha chiesto al giudice monocratico designato, ai sensi dell’art. 141, comma 4, cod. giust. cont., di assegnare al tesoriere di un ente locale un termine perentorio per il deposito del conto giudiziale relativo a una determinata annualità, nonché di applicare, in caso di grave ed ingiustificato omesso adempimento, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6.
Con decreto era stato fissato il termine per il deposito dei conti da parte dell’agente contabile e il successivo termine per la trasmissione degli stessi da parte dell’ente alla Sezione giurisdizionale. L’amministrazione comunale ha provveduto alla trasmissione entro il termine assegnato e con successivo decreto è stata fissata la camera di consiglio per la discussione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto precisato il perimetro del giudizio. Il procedimento di resa del conto è limitato alla verifica dell’adempimento dell’obbligo di rendere il conto, ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c. Ogni valutazione di merito sul conto depositato, ai sensi dell’art. 140 c.g.c., è destinata a specifica disamina da parte del magistrato istruttore individuato ai sensi dell’art. 145 c.g.c.
La Procura aveva osservato che l’ente aveva trasmesso un documento denominato “rendiconto del tesoriere”, che rappresenta sinteticamente le riscossioni e i pagamenti in conto competenze e in conto residui dell’intero anno. Secondo la Procura, l’allegato al d.P.R. n. 194/1996 richiede una maggiore analiticità. Era stato inoltre rilevato che dalla delibera consiliare di approvazione del rendiconto emerge che il responsabile del servizio finanziario aveva effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, ma tali atti non erano stati trasmessi.
Il giudice ha ritenuto che il documento trasmesso sia comunque idoneo a rappresentare i risultati della gestione contabile propria del tesoriere, seppur in forma aggregata. Gli eventuali approfondimenti di merito sul documento presentato dovranno essere svolti in sede di esame del conto ai sensi dell’art. 140 c.g.c., sede in cui sarà necessario acquisire la parificazione del conto di cui si dà atto nella delibera consiliare.
Richiamando il più recente orientamento giurisprudenziale (Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020), secondo cui il giudizio per resa di conto, pur strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, il giudice ha quindi definito il procedimento con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, nulla disponendo per le spese e trattenendo gli atti nella veste del magistrato relatore per l’esame del conto depositato.
Nota della Redazione
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