Parere negativo sulla partecipazione in società in house per insufficienza motivazionale (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 3 del 19.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio della funzione di verifica attribuita dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, la Corte dei conti accerta la conformità dell’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Il sindacato, di natura tecnica, non si estende al merito della scelta, ma investe la completezza, l’adeguatezza e l’approfondimento del piano finanziario e dell’istruttoria svolta dall’amministrazione procedente. Il parere negativo non preclude l’acquisizione di efficacia della delibera, potendo l’ente procedere con motivazione analitica delle ragioni del dissenso. L’esiguità del valore dell’investimento non esonera dall’onere motivazionale imposto dalla legge.

Il Fatto

Un ente ospedaliero ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione con cui il proprio Consiglio di amministrazione aveva autorizzato l’acquisto di una partecipazione in una società a partecipazione pubblica operante nel settore dei servizi informatici, mediante l’acquisto di una sola azione.

L’operazione era finalizzata a ottenere condizioni economiche agevolate per la migrazione in cloud di alcuni sistemi informatici, adempimento obbligatorio per le pubbliche amministrazioni e condizione necessaria per l’ammissione a un finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Alla comunicazione erano stati allegati lo statuto e i patti parasociali della società, che ne disciplinano l’esercizio del controllo congiunto in forma di in house providing.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla funzione attribuita alla Corte dei conti dal novellato art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022. Il legislatore ha individuato tempi, parametri ed esiti del controllo, che non produce effetto preclusivo: in caso di parere negativo, l’amministrazione può procedere motivando analiticamente le ragioni del dissenso.

Il controllo verifica la conformità dell’atto ai contenuti motivazionali dei commi 1 e 2 dell’art. 5 TUSP e agli artt. 4, 7 e 8, secondo i criteri indicati dalle Sezioni riunite nella deliberazione n. 16/2022/QMIG. Sotto il profilo procedurale, la Corte rileva che l’operazione è stata adottata con delibera dell’organo amministrativo, conformemente all’art. 7, comma 1, lett. d), TUSP, e che la società rientra nei modelli consentiti dall’art. 3 TUSP. Anche i vincoli finalistici dell’art. 4 TUSP risultano rispettati, essendo l’ingresso nella compagine sociale funzionale alle finalità istituzionali dell’ente.

Le censure si concentrano sulla sostenibilità finanziaria. La Sezione richiama la duplice accezione del requisito: oggettiva, relativa alle caratteristiche dell’investimento, e soggettiva, riferita alla situazione finanziaria dell’ente. La delibera si limita a indicare il corrispettivo di euro 345,24, senza sviluppare alcun business plan o analoga analisi di fattibilità. Il sindacato non investe il merito, ma la completezza, l’adeguatezza e l’affidabilità del piano finanziario.

Analogamente carente è la motivazione su convenienza economica e comparazione tra gestione diretta ed esternalizzata. La delibera afferma la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità senza offrire elementi esaustivi sui benefici economici né sui miglioramenti attesi nell’erogazione dei servizi. Il carattere sintetico delle argomentazioni non è compensato dalla esiguità del valore dell’acquisto.

Quanto alla disciplina degli aiuti di Stato, l’atto non affronta il profilo, ma la Corte esclude profili di contrasto, trattandosi del versamento di un corrispettivo funzionale all’assunzione della qualità di socio. Il parere è pertanto reso con le osservazioni esposte, con riserva di ulteriori valutazioni nell’esercizio delle altre funzioni di controllo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *