Parziale adeguatezza dei controlli interni della Provincia: accertamento e inviti al potenziamento (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 13 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sistema dei controlli interni degli enti locali costituisce presidio fondamentale per la sana gestione e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, ponendosi come necessario contrappeso dell’autonomia concessa ai livelli di governo territoriali. La verifica del funzionamento dei controlli interni, affidata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall’art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si inserisce nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni ed è finalizzata ad accertare il rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. La rilevata parziale adeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno non integra di per sé l’assenza o l’inadeguatezza totale idonea a determinare l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 148, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, ma impone all’ente di attivarsi per il superamento delle criticità, con particolare riferimento al controllo di gestione e al controllo strategico, la cui operatività deve essere resa concreta e incisiva.

Il Fatto

La Provincia di Vibo Valentia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Calabria i questionari relativi al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2021 e 2022, redatti sulla base delle linee guida approvate con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR. A seguito dell’esame dei referti, il Magistrato istruttore ha rilevato la necessità di acquisire chiarimenti e documentazione integrativa, formulando una specifica nota istruttoria alla quale l’ente ha dato riscontro nel termine prorogato. All’esito dell’istruttoria, la Sezione ha accertato la parziale adeguatezza delle tipologie di controlli interni attuati dall’amministrazione provinciale.

La Motivazione della Corte

La Sezione premette che il controllo sui sistemi di controllo interno trova il proprio fondamento nell’art. 3 della legge n. 20 del 1994 e nell’art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, che lo collocano nell’ambito del controllo collaborativo sulla gestione, finalizzato a verificarne efficienza, efficacia ed economicità. Il quadro normativo è completato dall’art. 148 TUEL, come riformulato dal decreto-legge n. 174/2012, che impone al presidente della provincia la trasmissione annuale del referto sul sistema dei controlli interni alla Sezione regionale di controllo.

Con riferimento al controllo di regolarità amministrativa e contabile, il Collegio rileva che l’ente ha sottoposto a verifica gli atti attraverso una selezione casuale effettuata tramite sistemi informatici, dichiarando di controllare nella misura del 100% le determinazioni relative a interventi finanziati con fondi PNRR, seppure estratti mediante software. La Sezione esprime perplessità su tale modalità di selezione e invita l’ente a orientare il controllo verso atti che presentino un rischio più elevato, mediante scelte ragionate e non meramente casuali, anche ricorrendo a ispezioni e indagini mirate.

Quanto al controllo di gestione e al controllo strategico, il Collegio rileva una loro sostanziale mancata implementazione, riconducibile a carenze di personale e difficoltà finanziarie, e sollecita l’ente a rendere tali controlli concretamente operativi. In particolare, il controllo di gestione deve essere sviluppato per garantire una effettiva verifica degli obiettivi programmati nel PEG e nel DUP, mentre il controllo strategico deve essere integrato con quello di gestione per riconoscere agli stessi un’incidenza concreta nell’organizzazione dell’ente.

Con riguardo al controllo sugli equilibri finanziari, la Sezione prende atto che l’ente, in stato di dissesto, è assoggettato al monitoraggio trimestrale ex art. 265, comma III, TUEL e che il responsabile finanziario ha predisposto la relazione sull’assestamento generale di bilancio, invitando a proseguire nel perfezionamento del sistema di controllo già in atto. Quanto agli organismi partecipati, l’ente detiene una partecipazione esigua in una società attiva e una quota in una società in liquidazione, circostanza che ha giustificato la mancata adozione di una specifica struttura di controllo, con raccomandazione al costante monitoraggio della situazione.

La Sezione accerta, quindi, la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni della Provincia, invitando l’ente a superare le criticità evidenziate e a implementare il controllo sui progetti PNRR, estendendolo ai soggetti esterni esecutori degli interventi. La deliberazione viene trasmessa al Presidente della Provincia, all’Organo di revisione e all’Organismo di valutazione mediante l’applicativo Con.Te, con pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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