Applicabile l’aliquota di rendimento del 44% al personale dei Vigili del Fuoco (Corte dei Conti Sez. II App. n. 18 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di introduzione della previsione, era inquadrato nelle carriere dei capi reparto e dei capi squadra, si applica l’intera disciplina del Capo II del Titolo III del d.P.R. n. 1092/1973, comprensiva dell’art. 54, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 61 del medesimo decreto. La natura civile del Corpo non osta a tale applicazione, poiché l’art. 61, comma 3 realizza una disciplina differenziata per specifiche categorie di soggetti operanti nel Corpo stesso. Ne consegue che, per il personale cessato dal servizio con più di venti anni di anzianità utile e con anzianità inferiore ai diciotto anni al 31 dicembre 1995, la “quota retributiva” della pensione liquidata con il sistema misto va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44 per cento.
Il Fatto
Un ex appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, già inquadrato con la qualifica di Ispettore Antincendi, cessato dal servizio il 1° gennaio 2019 e titolare di pensione ordinaria diretta liquidata con il sistema misto, ha ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento.
La Sezione giurisdizionale per la regione Calabria aveva applicato, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, l’aliquota del 44 per cento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. L’INPS ha proposto appello, contestando la riconducibilità del Corpo dei vigili del fuoco all’ordinamento militare e la stessa applicabilità della norma, oltre alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza contabile.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello richiama i numerosi precedenti conformi in materia di ex appartenenti ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, condividendone le motivazioni. L’istruttoria ha consentito di accertare documentalmente la riconducibilità della qualifica del ricorrente alla categoria dei capi reparto e dei capi squadra.
Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che il Titolo III del d.P.R. n. 1092/1973 raccoglie, nel Capo I, la disciplina del personale civile e, nel Capo II, quella del personale militare. L’art. 61 è collocato in quest’ultimo e, al comma 1, richiama per il personale del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi le disposizioni concernenti gli ufficiali; al comma 3 estende al personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra le disposizioni stabilite per le corrispondenti categorie di militari.
La Corte osserva che, quando è stato introdotto il comma 3 dell’art. 61, la natura civile del Corpo era già affermata e consolidata. Il legislatore ha quindi inteso dettare una disciplina differenziata per alcune categorie di soggetti operanti nel Corpo. La formulazione letterale della norma, con le due parti nettamente separate dal segno di interpunzione, induce a ritenere che l’intero Capo II sia stato esteso a tali categorie.
Quanto alla pretesa abrogazione implicita, la Corte rileva che l’art. 35 del d.lgs. n. 139/2006 ha espressamente elencato le disposizioni abrogate, tra le quali non figura l’art. 61 del d.P.R. n. 1092/1973. La norma deve pertanto considerarsi vigente, nonostante la natura civile del Corpo ribadita dal d.lgs. n. 139/2006.
Sul secondo profilo di censura, la Sezione applica i principi nomofilattici delle Sezioni riunite. La sentenza n. 1/2021/QM ha stabilito che la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, per il personale cessato con oltre venti anni di anzianità e con anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni al 31 dicembre 1995, va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati a quella data, con il coefficiente del 2,44 per cento. La decisione n. 12/2021/QM ha esteso il principio al personale cessato con anzianità superiore ai venti anni e con anzianità inferiore ai quindici anni al 31 dicembre 1995.
Ne deriva l’accoglimento parziale dell’appello e la riforma della sentenza impugnata nei termini indicati dalle Sezioni riunite: il diritto alla riliquidazione è riconosciuto applicando, sulla quota retributiva maturata sino al 31 dicembre 1995, il coefficiente annuo del 2,44 per cento, fermi restando gli accessori di legge. La definizione dell’orientamento nomofilattico in pendenza del gravame giustifica l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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