Divieto di cumulo quota 100 limitato al reddito effettivamente percepito (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 294 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione anticipata c.d. quota 100, il divieto di cumulo con i redditi da lavoro previsto dall’art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019, conv. dalla legge n. 26/2019, non comporta la perdita del diritto all’intero trattamento pensionistico per l’anno in cui il reddito è stato percepito. La norma, interpretata alla luce del principio di proporzionalità, opera nei limiti del reddito effettivamente conseguito: l’INPS è legittimato a recuperare l’indebito solo entro l’importo percepito aliunde, non già l’intera annualità pensionistica. L’attività di figurante cinematografico, in ragione della soggezione al potere direttivo e dell’inserimento nell’organizzazione produttiva, integra un rapporto di lavoro subordinato, rilevante ai fini del divieto di cumulo.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione anticipata in regime di quota 100 liquidata dal luglio 2021, svolgeva nell’anno 2022 una prestazione di lavoro dipendente con contribuzione Enpals. Nel novembre 2022 prestava attività di figurante per una società di produzione cinematografica, per una sola giornata, a fronte di un compenso di 100 euro lordi.

L’INPS, con nota del 30.11.2023, contestava la violazione dell’art. 14, comma 3, d.l. n. 4/2019 per incumulabilità con redditi da lavoro e chiedeva la restituzione di 17.458,65 euro, pari ai ratei pensionistici dell’intera annualità, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. Il pensionato adiva la Corte dei conti chiedendo dichiararsi l’inesistenza o l’irripetibilità dell’indebito, o quantomeno la sua riduzione nel limite dei 100 euro lordi percepiti.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile affronta due questioni. La prima riguarda il significato del divieto di cumulo: se esso imponga la mera decurtazione della pensione dell’importo percepito come reddito, oppure la perdita dell’intero trattamento annuale. La seconda concerne la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso con la società.

La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 24.11.2022, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma, ritenendo giustificata la preclusione assoluta al lavoro subordinato in funzione del ricambio generazionale. Richiama altresì la Cass. Sez. lavoro n. 30944 del 2024, che ha confermato l’interpretazione dell’Istituto.

Tuttavia il giudice dissente dall’esito sanzionatorio delle indicazioni fornite con la circolare INPS n. 117/2019. Il tenore letterale della disposizione non autorizza l’interpretazione dell’Istituto: la norma si limita a prevedere che la pensione non possa essere cumulata con i redditi di lavoro, con la conseguenza che l’interessato non può percepire contemporaneamente pensione e reddito. L’incumulabilità rileva, pertanto, nei limiti del percepito aliunde. Una decadenza per l’intero anno avrebbe richiesto un’espressa previsione legislativa, non potendo trasformarsi in una finalità di fatto sanzionatoria, in contrasto con il principio di proporzionalità.

Su questo punto la decisione aderisce alla giurisprudenza contabile maggioritaria (Corte conti sez. Veneto sent. 84/2024 e 19/2025, sez. Campania sent. 541/2024, sez. Toscana sent. 10/2025 e 71/2025, sez. Lazio sent. 154/2025).

Quanto alla seconda questione, la Corte ritiene che la prestazione di figurante integri un rapporto di lavoro subordinato, valorizzando la soggezione ai poteri direttivi e l’inserimento nell’organizzazione dell’impresa. Il rapporto viola dunque il divieto di cumulo, ma il recupero dell’indebito resta limitato all’importo di 100 euro percepito. Il ricorso è quindi parzialmente accolto, con compensazione delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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