La R.P.D. per ore eccedenti non entra nella quota A di pensione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 85 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella determinazione del trattamento pensionistico dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato assunti anteriormente al 1° gennaio 1996, la quota A resta disciplinata dall’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, nel testo sostituito dall’art. 15 della legge n. 177/1976, che elenca in modo tassativo gli emolumenti utili. La retribuzione professionale docenti corrisposta per le ore eccedenti prestate su classi collaterali, di natura accessoria e pur fissa e continuativa, non rientra in tale elenco e non può essere computata nella base pensionabile per la quota A, in assenza di una espressa disposizione di legge che ne preveda la pensionabilità. Essa può essere valorizzata esclusivamente ai fini del calcolo della quota B di cui all’art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 503/1992.

Il Fatto

Un docente collocato a riposo dal 1° settembre 2012 chiedeva la rideterminazione del trattamento pensionistico, lamentando che l’Istituto previdenziale non avesse inserito nei dati di calcolo le retribuzioni accessorie, denominate R.P.D., percepite negli anni scolastici 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006 e 2008/2009 per aver prestato servizio su cattedre con orario settimanale superiore alle 18 ore, le c.d. ore eccedenti su classi collaterali.

La Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con sentenza n. 552/2021, accoglieva la domanda e ordinava all’Istituto il ricalcolo con inclusione di tali voci e al Ministero di trasmettere i dati mancanti. L’Istituto previdenziale impugnava la decisione con tre motivi di appello. Nella pendenza del grado il pensionato decedeva e si costituiva il suo erede.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto la contumacia del Ministero e dell’Ufficio Scolastico Regionale, non costituitisi. Passa poi all’esame dei motivi, seguendo un ordine che privilegia la questione di rito.

Il primo motivo è inammissibile. In materia pensionistica l’appello è consentito, ai sensi dell’art. 170, comma 1, c.g.c., per i soli motivi di diritto, secondo una disciplina che riproduce l’art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993. La Corte richiama la sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM del 1° aprile 1998, che ha assimilato il gravame al ricorso per cassazione. Sotto l’apparente deduzione della violazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 95, 96 c.g.c. e 115 c.p.c., l’Istituto censura in realtà la valutazione della prova, sindacabile solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione.

Il secondo motivo è fondato. La questione riguarda la computabilità della R.P.D. per le ore eccedenti nella base pensionabile. Istituita dall’art. 7 del CCNL 15 marzo 2001, tale voce ha natura accessoria, fissa e continuativa, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. Tuttavia, per la quota A opera il principio di tassatività dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973: sono esclusi gli emolumenti di natura non stipendiale, salvo che la legge istitutiva ne preveda espressamente la pensionabilità.

La Corte richiama la propria sentenza n. 238/2018 e la n. 83/2018, nonché l’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, che sottrae la materia della quiescibilità degli emolumenti alla contrattazione collettiva. Ne deriva che la R.P.D. per le ore eccedenti, in assenza di espressa previsione di legge, non concorre alla base pensionabile per la quota A e può essere valorizzata solo per la quota B.

Il terzo motivo è respinto: l’Istituto muove da una erronea lettura della domanda, che concerneva le sole ore eccedenti e non i compensi da Commissario d’esame, rispetto alla quale opera il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La sentenza è riformata nei termini esposti; le spese del grado sono compensate per la peculiarità della fattispecie e le oscillazioni giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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