Blocco retributivo e pensione: irrilevanti gli incrementi mai percepiti (Corte dei Conti Sez. II App. n. 190 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli incrementi retributivi automatici maturati durante il quadriennio di blocco stipendiale di cui all’art. 9, comma 21, d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non possono essere valorizzati ai fini pensionistici. Il chiaro tenore letterale delle disposizioni esclude che la retribuzione solo “spettante” e mai percepita entri nella base pensionabile e contributiva, con conseguente impossibilità di riliquidazione del trattamento di quiescenza ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1866 del d.lgs. n. 66/2010. La Corte costituzionale n. 200/2018 ha qualificato quella quota differenziale come retribuzione virtuale irrilevante ai fini previdenziali, mancando una disposizione derogatoria. Non sussiste lesione del principio di eguaglianza, poiché il “fluire del tempo” legittima la differenziazione tra collocati in quiescenza nel quadriennio e dopo la sua scadenza. Né la Corte costituzionale n. 167/2020 ha ravvisato violazione degli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 117, primo comma, Cost., poiché i principi di proporzionalità e adeguatezza della pensione non impongono coincidenza integrale con la retribuzione.
Il Fatto
Un ex Ispettore capo della Polizia di Stato, titolare di pensione con decorrenza 1° agosto 2013, chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico valorizzando i miglioramenti economici maturati durante la vigenza del blocco retributivo. La riliquidazione avrebbe dovuto parametrarsi alla più elevata retribuzione prevista per il livello economico superiore che assumeva conseguito, poiché spettante a chi avesse maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a nove anni, ma non effettivamente corrisposto.
La Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, con sentenza n. 12/2021 depositata il 4/2/2021, rigettava il ricorso. Il giudice di primo grado richiamava gli orientamenti della Corte costituzionale sulla legittimità del meccanismo di blocco stipendiale e distingueva la posizione dei dipendenti collocati in quiescenza nel quadriennio 2011-2014. Proposto appello, la questione giungeva davanti alla Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato letterale delle disposizioni sul blocco. L’art. 9, comma 1, d.l. n. 78/2010 aveva imposto che il trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici non superasse quello in godimento nell’anno 2010, mentre il comma 21 aveva previsto che i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato non trovassero applicazione per il triennio 2011-2013 e che le progressioni di carriera avessero effetto solo ai fini giuridici. La disciplina era stata poi estesa agli anni 2014 e 2015.
Da qui la conclusione: gli incrementi automatici maturati nel periodo di blocco non sono mai entrati nella base retributiva e contributiva degli interessati. Manca, dunque, il presupposto per il loro inserimento nella base pensionabile. La Corte richiama i principi già espressi dalla Corte costituzionale n. 200/2018, secondo cui il differenziale tra retribuzione percepita e quella altrimenti spettante costituisce una quota di retribuzione virtuale irrilevante ai fini pensionistici, non essendo prevista alcuna contribuzione figurativa su di essa.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento tra personale in servizio e personale cessato, la Corte ribadisce che l’attribuzione di una retribuzione superiore allo scadere del quadriennio si giustifica per l’incidenza del “fluire del tempo”, sufficiente a differenziare situazioni non comparabili. Spetta al legislatore, nell’esercizio della propria discrezionalità, prevedere eventualmente la riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti collocati in quiescenza nel quadriennio.
La Corte esclude, inoltre, che la disposizione transitoria sull’inquadramento stipendiale degli ufficiali generali e superiori, invocata dall’appellante, elimini per il passato gli effetti del blocco: essa si limita a razionalizzare per il futuro il trattamento economico, agganciandolo agli anni di servizio effettivo. Sui profili relativi agli artt. 36 e 38 Cost., la Corte richiama la Corte costituzionale n. 167/2020, che ha ribadito come la proporzionalità e l’adeguatezza della pensione non impongano coincidenza integrale con la retribuzione. L’appello è pertanto infondato e la sentenza impugnata confermata, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
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